Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19368 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19368 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ACHAB SOUFIANE N. IL 01/01/1993
avverso la sentenza n. 6762/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 15/01/2014
OSSERVA
Achab Soufiane ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Bologna , in data 26-10-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per i reati di cui agli artt 73 DPR
309/90 e 337 cp.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale,
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla concessione del beneficio della sospensione condizionale sono
infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua , esente
da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di
specie, la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata ,
avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla reiterazione della condotta
violenta e alla condizione di detenuto per altra causa dell’Achab : ciò che conferma
la propensione dell’imputato a sottrarsi alle regole dell’ordinamento.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’ad 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille
Così deciso in Roma il 15-1-14.
in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena .