Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19368 del 05/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19368 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VERTOLOMO ANDREA nato il 08/02/1970 a CASTELLAMMARE DI STABIA

avverso la sentenza del 30/10/2014 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA
FRANCESCA LOY
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio con rideterminazione della
pena quanto al capo A) punto 2; inammissibilità nel resto.
Udito il difensore “I•

S gl’k”

L’avvocato Somma insiste per l’accoglimento del ricorso presentato; in subordine
chiede non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Data Udienza: 05/02/2018

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza emessa in data 30 ottobre 2014 la Corte d’Appello di Napoli ha confermato
l’accertamento della penale responsabilità (riducendo solo la pena) ritenuta dalla sentenza di
primo grado a carico di Vertolomo Andrea per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale,

di amministratore e, successivamente, liquidatore della N.V.A. Computers s.r.I., dichiarata
fallita in data 19 luglio 2002.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 216,
217, 219, 223 L.F. , all’art. 187 c.p.p. e difetto di motivazione in relazione al primo motivo di
gravame.
Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale non ha risposto alle doglianze difensive
contenute nel primo motivo d’appello, limitandosi genericamente a richiamare la sentenza di
primo grado. In particolare, il ricorrente deduce che nell’appello aveva confutato quanto
osservato dalla sentenza di primo grado a pag. 3, specificando che vi era stato il deposito
della documentazione contabile dell’ultimo periodo e che la relazione asseverata del proprio
consulente dott. Fiorentino Pisacane aveva consentito di ricostruire il patrimonio della società
quando la stessa presentava il modulo organizzativo della società in accomandita semplice
fino al 20.9.1999.
Inoltre, la sentenza di secondo grado aveva eluso le censure svolte nei motivi d’appello
a pagg. IV, V e VI in relazione ai paragrafi 5 e 6 della sentenza di primo grado.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 216,
217, 219, 223 L.F. , all’art. 187 c.p.p. e difetto di motivazione sulle censure svolte con il primo
motivo di gravame in relazione al punto 3 della sentenza di primo grado, attinente alla
distrazione della somma di € 100.000,00.
Lamenta il ricorrente che nei motivi di gravame aveva evidenziato che la somma
asseritamente distratta era stata, in realtà, sborsata dalla società nell’ambito di una
transazione extragiudiziale con il direttore generale Fortunato Giorgio. Né, peraltro,
l’intervenuto disconoscimento da parte di quest’ultimo della firma apposta in calce alla
transazione poteva smentire l’esistenza di tale accordo, emergendo dalle dichiarazioni dei testi
che l’azione revocatoria della curatela fallimentare si era conclusa con una transazione e con la
la restituzione della somma da parte del Fortunato, come emergente dal verbale d’udienza del
15.1.2010.
2

documentale e operazioni dolose a norma dell’art. 223 comma 2° L.F., commessi nella qualità

La Corte, considerando tali elementi, avrebbe dovuto accertare la fondatezza del motivo
di gravame. Da tale omessa attività discende anche il vizio motivazionale , essendosi il giudice
d’appello limitato a riproporre la decisione assunta in primo grado.

2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione all’art. 187
c.p.p.
Il ricorrente lamenta l’erronea valutazione da parte della Corte territoriale del materiale
probatorio e, in particolare, la lacunosità delle testimonianze riportate nella sentenza di primo

2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all’art. 133 c.p.
e 219 comma 2° n. 1 L.F. ed omessa motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non ha riposto alla doglianza
relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche né ha adeguatamente motivato
sull’applicazione dell’aggravante nella sua massima estensione.
2.5. Con il primo motivo aggiunto di cui alla memoria del 17.1.2018 il ricorrente ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 216 ult. comma e 223 ult. comma
L.F. nella parte in cui prevedono che alla condanna per uno dei fatti previsti in detti articoli
conseguono obbligatoriamente per la durata di dieci anni le pene accessorie della inabilitazione
all’esercizio di una impresa commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso
qualsiasi impresa, con riferimento 3,4,41 e 27, 117 Cost, quest’ultimo in relazione agli artt. 8
Cedu e 1 Protocollo n. 1 Cedu, con sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale.
2.6. Con il secondo motivo aggiunto il ricorrente ha ribadito le censure già svolte nel
primo motivo di gravame.
2.7. Con il secondo motivo aggiunto il ricorrente ha ribadito le censure già svolte nel
secondo motivo di gravame.
2.8. Con il terzo motivo aggiunto il ricorrente ha ribadito le censure già svolte nel terzo
motivo di gravame
2.9. Con il quarto motivo aggiunto il ricorrente ha ribadito le censure già svolte nel
quarto motivo di gravame
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo, da esaminarsi per primo per comodità espositiva, è fondato.
Il ricorrente nei motivi d’appello aveva evidenziato che la somma di € 100.000,00, di cui è
contestata la distrazione, era stata in realtà sborsata dalla società nell’ambito di una
transazione extragiudiziale con il direttore generale Fortunato Giorgio e che tale somma era
stata restituita dal Fortunato, all’esito dell’esperimento da parte della curatela di un’azione
revocatoria, in virtù di una transazione come da verbale d’udienza del 15.1.2010.
3

grado basate esclusivamente sulla relazione fallimentare e sulla consulenza del P.M..

Orbene, sul punto la sentenza impugnata non ha minimamente confutato, sotto il profilo della
ricostruzione fattuale, quanto dedotto dal ricorrente, limitandosi a porre in luce una
circostanza – l’avvenuto disconoscimento da parte del Fortunato della firma apposta in calce
alla transazione – la quale non ha alcuna rilevanza al cospetto della non contestata successiva
condotta (incompatibile ) posta in essere dallo stesso direttore generale di restituzione della
somma di € 100.000,00.

con riferimento al capo A2 perché il fatto non sussiste.

Con riferimento ai delitti di cui agli altri capi della rubrica – in relazione ai quali il ricorrente ha
presentato motivi non manifestamente inammissibili – deve annullarsi senza rinvio la sentenza
impugnata per essere tali reati estinti per intervenuta prescrizione, maturata nell’anno 2015.

Alla luce di tali rilievi, è evidente la questione di legittimità costituzionale sollevata dal
ricorrente non è rilevante.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché i reati sono estinti per intervenuta
prescrizione ad esclusione del capo A2 perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2016

Alla luce di quanto sopra illustrato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio

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