Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19367 del 20/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19367 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARTORANA GIOACCHINO N. IL 28/01/1944
avverso la sentenza n. 697/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
22/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 20/03/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data
7 novembre 2008 dal Tribunale di Verbania, appellata da MARTORANA Gioacchino, dichiarato
responsabile del delitto di minaccia grave continuata, commesso il 7 giugno 2006.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione
sulla mancata applicazione dell’attenuante della provocazione e sulla ritenuta pluralità delle minacce.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto il primo motivo sottopone al giudizio
di legittimità una questione che, come risulta dalla non censurata narrativa dei motivi di appello
della Corte territoriale, non era stata proposta in sede di impugnazione; il secondo motivo pretende da questa Corte un’interpretazione in fatto di un capo di imputazione di per sé chiaro che il
ricorrente non dimostra aver puntualmente, e per quella specifica ragione, contestato nel corso
del giudizio di merito.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Rom i 20 marzo 2015.

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