Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19367 del 19/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 19367 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
nel procedimento a carico di:
FERRILLO VINCENZO nato il 24/04/1970 a NAPOLI

avverso la sentenza del 14/09/2017 del TRIBUNALE di BERGAMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio
Udito il difensore

Data Udienza: 19/01/2018

Ritenuto in fatto
1. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia propone ricorso
per cassazione avverso la sentenza del 14/07/2017 con la quale, all’esito di
giudizio abbreviato, il Tribunale di Bergamo ha ritenuto Vincenzo Ferrillo
responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, comma primo, n. 2, 61, n. 5,
cod. pen. (capo a) e 707 cod. pen. (capo b), condannandolo alla pena ritenuta di
giustizia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
equivalenti alle menzionate aggravanti e alla recidiva di cui all’art. 99, comma

Il ricorrente insorge contro il giudizio di bilanciamento, lamentando vizi
motivazionali, alla luce delle numerose condanne riportate dal Ferrillo e della
gravità del fatto.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha già affermato che il dovere di motivazione, in ordine alla
ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, è adempiuto dal giudice ove, con una pur sintetica espressione del
tipo “al fine di meglio adeguare la pena al fatto” – come nel caso di specie – dia
dimostrazione di avere valutato la gravità del fatto, che è uno degli indici
normativi per la determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3, n. 11963
del 16/12/2010 – dep. 24/03/2011, Picaku, Rv. 249754).
In tale cornice di riferimento, non è dato cogliere alcuna illogicità nel percorso
argomentativo con il quale il giudice di merito ha giustificato l’esercizio del
potere discrezionale attribuitogli dall’art. 69 cod. pen.
Nulla per le spese essendo il ricorrente una parte pubblica.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.
Così deciso il 19/01/2018

quarto, cod. pen.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA