Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19367 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19367 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AWLED ELHAJEJI HAMADI N. IL 13/12/1992
avverso la sentenza n. 10072/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

DEPO 1 TATA
IN CANCELLERIA

– 9 MA6 2014

Data Udienza: 15/01/2014

OSSERVA
Awled Elhajeji Hamadi ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Bologna in data 21-2-13 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 73 DPR
309/90, commesso in Bologna il 16-10-12.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale,
cp .
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti sono infatti
insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua , esente da vizi
logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie,
la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la
Corte territoriale fatto riferimento all’impossibilità di stabilire l’entità del lucro
ricavato, atteso che l’imputato consegnò le banconote a un complice, rendendo
così impossibile qualunque verifica ;alla notevole potenzialità lesiva della condotta,
per nulla significativa di minimalità del grado di offensività e di disvalore sociale;
alla pervicacia criminale dimostrata ; allo stabile inserimento nel mondo del piccolo
spaccio ; alle due pendenze giudiziarie, cronologicamente prossime al fatto, da cui è
gravato l’imputato, che è altresì in posizione irregolare sul territorio dello Stato ed è
privo di attività lavorativa.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille .

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille.
Così deciso in Roma il 15-1-14.

in ordine al mancato riconoscimento delle generiche e dell’attenuante ex art 62 n 4

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