Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19366 del 21/10/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19366 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini nei confronti di:

DUMITRIU Veronica, nata il 26.05.1959

Avverso la ordinanza n° 661/2014 del Tribunale di Rimini del 10.09.2015;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Giovanni Di Leo, il quale
ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;

Udito il difensore Avv.
1

Data Udienza: 21/10/2016

RILEVATO IN FATTO

Con ordinanza in data 10.09.2015 il Tribunale di Rimini, in funzione di giudice
dell’esecuzione, riconosceva nei confronti di Dumitriu Veronica il vincolo della
continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze: 1) sentenza del Tribunale di
Rimini in data 14.02.2012 irrevocabile il 31.10.2012; 2) sentenza del Tribunale di
Rimini 14.02.2012 irrevocabile il 18.01.2014; 3) sentenza del Tribunale di Rimini

un arco temporale ristretto; si riteneva più grave un episodio per il quale era stata
irrogata la pena di mesi uno e giorni dieci di arresto e si determinava in giorni
quattro di arresto l’aumento per continuazione per ciascun altro episodio, sino a
giungere ad una pena complessiva di mesi due di arresto.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Rimini, deducendo violazione di legge: si sostiene che già due
delle sentenze considerate – e cioè la n° 471/2012 e la n° 2246/2012 – erano state
ritenute avvinte da continuazione dal Tribunale di Rimini con ordinanza in data
18.11.2014 e, a fronte di una pena complessiva di mesi tre e giorni dieci di arresto,
era stata determinata la pena di mesi due e giorni venti di arresto; in seguito era
divenuta irrevocabile la sentenza n° 465/2012 e l’interessata aveva chiesto di
riconoscere la continuazione anche per detta sentenza. Così, con l’ordinanza
impugnata il giudice aveva rideterminato la pena in mesi due di arresto e cioè in
misura inferiore alla precedente continuazione tra due sole sentenze: di fatto, poiché
una delle condanne recava la pena di mesi due di arresto, il giudice non aveva
applicato alcun aumento per la continuazione, errando anche nell’individuare il reato
più grave; peraltro, vi era stato anche un errore di computo negli aumenti per
continuazione.
Il P.G. si esprime per l’annullamento con rinvio.
Con memoria di replica il difensore ha contrastato la requisitoria scritta del P.G.,
osservando che l’ordinanza impugnata aveva considerato adeguatamente l’intera
situazione e che la determinazione di una pena inferiore a quella già determinata per
un numero inferiore di violazioni era il frutto di una conoscenza complessiva
maggiore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Il giudice dell’esecuzione ha rideterminato la pena inflitta a Dumitriu Veronica
senza considerare che parte delle pene inflitte era stata già oggetto di

2

25.10.2012. Si trattava di contravvenzioni al foglio di via obbligatorio, commesse in

rideterminazione in sede esecutiva con ordinanza del Tribunale di Rimini in data
18.11.2014, richiamata dalla stessa interessata con l’istanza che ha dato origine al
provvedimento impugnato: infatti detto provvedimento non fa alcun cenno a tale
circostanza.
Dal certificato penale in atti si evidenzia che il primo riconoscimento di
continuazione riguardava la sentenza in data 14.02.2012 del Tribunale di Rimini
(irrevocabile il 31.10.2012), recante la condanna alla pena di mesi uno e giorni dieci
di arresto nonché la sentenza in data 25.10.2013 del Tribunale di Rimini (irrevocabile

La terza ed ulteriore sentenza considerata, emessa in data 14.02.2012 dal
Tribunale di Rimini ma irrevocabile dal 18.01.2014, è stata ritenuta in continuazione
con le altre due: essa recava la condanna alla pena di mesi uno e giorni dieci di
arresto.
Tuttavia, mentre il primo riconoscimento della continuazione (relativo dunque a
due sentenze di condanna) aveva condotto ad una pena complessiva pari a mesi due
e giorni venti di arresto, il secondo riconoscimento della continuazione (oggetto del
presente ricorso) pur avendo considerato una condanna ulteriore rispetto alle prime
due, aveva condotto ad una pena complessiva inferiore, pari a mesi due di arresto.
Non può condividersi l’assunto del difensore dell’interessata, secondo il quale
questa nuova determinazione della pena sarebbe il frutto di una conoscenza più
ampia dell’intera situazione espiativa della Dumitriu: in realtà, il giudice
dell’esecuzione ha provveduto in maniera illogica a rideterminare la pena inflitta,
\foul. ate.
pervenendo ad una pena illegale in quanto violativa dell’art. 18X cod.pen., poiché
essa, pur essendo il frutto del riconoscimento della unicità di un disegno criminoso
più ampio tra un numero più elevato di episodi criminosi, non ha comportato alcun
aumento rispetto alla pena-base già in precedenza determinata ed anzi ha
comportato una pena complessiva inferiore a quella precedente.
Né può dirsi, come afferma il difensore dell’interessata, che il giudice
dell’esecuzione abbia inteso individuare una pena-base differente (e cioè quella di
mesi uno e giorni dieci di arresto) e poi applicare gli aumenti per la continuazione: le
tre sentenze riguardavano tre identiche fattispecie criminose, la pena più grave
inflitta era pari a mesi due di arresto e comunque detta pena-base era stata già
individuata in precedenza e nessun elemento sopravvenuto ne comportava la
modifica.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata e rinviata al
Tribunale di Rimini per nuovo esame.

P.Q.M.

3

il 22.05.2013) recante la condanna alla pena di mesi due di arresto.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Rimini.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2016.

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