Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19366 del 20/03/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19366 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HUDOROVIC MICHELE N. IL 14/03/1985
avverso la sentenza n. 1426/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
11/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 20/03/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa in data 18 luglio 2011 dal Tribunale di Udine, appellata da HUDORWIC Michele, dichiarato responsabile dei delitti di violazione delle disposizioni della sorveglianza speciale e di false dichiarazioni sulle generalità a pubblico ufficiale, commessi il 16 maggio 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche in regime di regime di prevalenza, nonché sulla motivazione
di responsabilità.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile perché generico quanto al tema sulla responsabilità e manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte, quanto al trattamento sanzionatorio.
Del tutto legittimamente difatti la Corte di appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento di prevalenza delle attenuanti generiche i numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato, trattandosi
di parametro considerato dall’art. 133 C.P., applicabile anche ai fini degli artt. 62-bis e 69 C.P., a
fronte del quale il ricorso non evidenzia alcun significativo elemento di segno opposto non considerato.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il O marzo 2015.

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