Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19366 del 19/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19366 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: FIDANZIA ANDREA

Data Udienza: 19/01/2018

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
AMMATURO DONATO nato il 13/10/1965 a PALMA CAMPANIA
RUOCCO BIAGIO nato il 11/09/1981 a SARNO

avverso la sentenza del 25/11/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi

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Udito il difensore Cri‘.1 .kle
il difensore presente si riporta ai motivi

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Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 25/11/2015 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la
decisione di primo grado, quanto all’affermazione di responsabilità di Donato
Ammaturo, amministratore della S.P. Group s.r.I., dichiarata fallita in data
04/10/2006, e di Biagio Ruocco con riguardo: 1.1. per entrambi, al reato di
bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione delle attività (rimanenze,
attività materiali e immateriali) della società fallita in favore della N.B.C. New
Business Company s.r.l. (d’ora innanzi, NBC), della quale il primo era stato

B, in cui era stato ritenuto assorbito il reato di cui al capo C); 1.2. solo per il
primo, al reato di bancarotta fraudolenta per avere cagionato il fallimento della
S.P. Group s.r.I., per effetto di operazioni dolose, consistite nel progressivo
svuotamento dei punti vendita e nella risoluzione dei contratti di affitto d’azienda
(capo D).
2. Nell’interesse degli imputati sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione.
3. Il ricorso proposto nell’interesse del Ruocco è affidato ai seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale,
rilevando: a) che egli non era mai stato dichiarato fallito, né era mai stato
coinvolto nelle vicende della SP Group s.r.l. della quale era stato semplice
dipendente; b) che i giudici avrebbero dovuto meglio valutare la posizione, il
ruolo e l’operato di coloro che avevano preceduto il ricorrente nell’incarico di
amministratore della NBC, assunto quando ormai, a distanza di alcuni mesi dalla
costituzione, i rapporti con i fornitori della società fallita si erano ormai
consolidati.
3.2. Con il secondo motivo si lamenta mancata assunzione di una prova decisiva,
con riferimento alla perizia grafica richiesta, al fine di dimostrare la non
riconducibilità all’imputato della sottoscrizione apposta su due assegni bancari
acquisiti e, in definitiva, l’attuazione di movimenti in entrata e in uscita
all’insaputa del primo.
3.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, sottolineando il mancato
approfondimento delle critiche volte a valorizzare il fatto che erano stati coloro
che avevano preceduto il Ruocco nell’incarico di amministratore a consolidare i
fatti a lui addebitati.
4. Il ricorso proposto nell’interesse dell’Ammaturo è affidato ai seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, rilevando: a) che la Corte
territoriale non aveva adeguatamente valorizzato, se non ai fini del
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il fatto che l’imputato
avesse iscritto ipoteca su un bene personale per tentare di ottenere la desistenza
di alcuni creditori; b) che tutti gli elementi indiziari valorizzati dai giudici
1

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amministratore di fatto e il secondo amministratore di diritto (reato di cui al capo

merito erano suscettibili di essere diversamente spiegati; c) che erroneamente si
era ritenuto configurabile, nel caso di specie, il reato di bancarotta per
distrazione dell’avviamento commerciale.
4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla
determinazione del trattamento sanzionatorio, rilevando: a) che il giudizio di
mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, era stato fondato
sull’entità della sottrazione, ossia su un dato fattuale che aveva finito per
introdurre una circostanza aggravante non contestata, e sulla ritenuta

nelle risultanze processuali; c) che ulteriore contraddittorietà era ravvisabile nel
non lieve aumento di pena per la continuazione.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo dell’Ammaturo è inammissibile per difetto di specificità, oltre
che manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha evidenziato che dal bilancio fallimentare risultavano
rimanenze per 2.600.000,00 euro che non sono state rinvenute, precisando che
si trattava non delle vecchie merci con le etichette del 2004 e 2005 – queste
ultime furono ritrovate nel deposito di Palma Campania ed alle stesse il curatore
attribuì il valore di € 60.000,00, determinato anche in ragione dei danni subiti
per l’alluvione – ma quelle acquistate per l’ultima stagione nell’inverno 2005 e
nella primavera- estate 2006.
Orbene, è orientamento consolidato di questa Corte che ove l’atto distrattivo
consista nell’occultamento di beni sociali, la prova della distrazione o
dell’occultamento dei beni che in epoca anteriore o prossima al fallimento erano
nella disponibilità della società dichiarata fallita, può essere desunta dalla
mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni
suddetti al soddisfacimento delle esigenze della società o al perseguimento dei
relativi fini (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015 – dep. 29/02/2016, Aucello, Rv.
267710; Cass., sez. 5^, 17/04/2013, n. 22894, rv. 255385; Cass., sez. 5^,
08/03/2013, n. 23749).
L’imposizione di un onere della prova nei termini sopra illustrati a carico
dell’amministratore si giustifica, infatti, a tutela del ceto creditorio perché è
l’amministratore responsabile della gestione dei beni sociali e risponde nei
confronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, in
quanto è solo lo stesso che può chiarire, proprio in quanto artefice della
gestione, quale destinazione effettiva hanno avuto i beni sociali (Cass. 26
gennaio 2011, n. 7588, id., Rep. 2011, voce cit., n. 64, in motivazione).

2

pianificazione nel tempo delle condotte criminose, la quale non trovava conforto

Il ricorrente non ha assolto a tale onere, neppure a livello di semplice
allegazione, limitandosi a fare riferimento ai beni acquistati negli anni 2004 e
2005 e rimasta invenduta, merce diversa da quella distratta.
Alla luce di quanto sopra illustrato, è del tutto irrilevante, secondo la
ricostruzione della sentenza impugnata, la giustificazione addotta dall’imputato di
aver iscritto ipoteca su un bene personale per tentare di ottenere la desistenza di
alcuni creditori.
Peraltro, manifestamente inammissibile è la censura concernente l’impossibilità

essendosi nuovamente il ricorrente correlato sia con l’imputazione, che fa
esplicito riferimento all’intera azienda, sia con la sentenza impugnata che si è
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espressa in termini iiistrazione di tutte le attività della fallita, “ovvero clientela,
merce acquistata, dipendenti, trasferendole di fatto alla NBC” (pag. 11).
Infine, le censure del ricorrente si appalesano inammissibili in quanto di mero
fatto, essendo finalizzate a sollecitare la rivalutazione del materiale probatorio
esaminato dai giudici di merito e ad accreditare una diversa ricostruzione del
fatto.
2. Il secondo motivo di Ammaturo Donato è inammissibile.
Va osservato che la determinazione del trattamento sanzionatorio, la
concessione o meno delle attenuanti generiche, o il bilanciamento delle
circostanze rientrano nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla
discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti
a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della
pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365
del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737).
Nel caso di specie, la Corte territoriale, nel negare le attenuanti generiche,
ha coerentemente evidenziato la gravità delle condotta desumibile dall’entità
delle attività sottratte e della pianificazione del suo disegno criminoso nel tempo
ai danni dei creditori.
Tale considerazione in quanto immune da vizi logici si sottrae ad ogni
sindacato in sede di legittimità.
3. Il primo motivo ed il terzo motivo di Ruocco Biagio, che possono essere
esaminati congiuntamente, avendo ad oggetto censure omogenee, sono
inammissibili, anche perché manifestamente infondati.
Il ricorrente contesta il suo coinvolgimento della distrazione dei beni della SP
Group s.r.I., affermando che i giudici di merito avrebbero dovuto meglio valutare
ed approfondire la posizione ed il ruolo degli amministratori che lo avevano
preceduto alla guida della NBC s.r.I., senza confrontarsi con le puntuali

3

di distrazione del solo avviamento commerciale separato dall’intera azienda, non

argomentazioni della Corte territoriale, che ha evidenziato che nel periodo in cui
il Ruocco è stato amministratore della NBC sono state compiute le condotte
distrattive a favore della società da lui amministrata, precisando, altresì, che lo
stesso accompagnava l’Ammaturo nelle trattative per la NBC ed aveva avuto
contatti con i clienti.
Peraltro, il Ruocco, proprio per il ruolo precedentemente ricoperto presso la
SP Group di addetto alla supervisione dei punti vendita e magazzino, era stato
pienamente consapevole dello spostamento della merce da una società all’altra.

dell’elemento psicologico (dolo generico) il suo concorso quale extraneus nel
delitto commesso dell’amministratore, avendo posto in essere volontariamente
una condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa
determinava un depauperamento del patrimonio sociale della SP Group ai danni
dei creditori (Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Rv. 246879).
4. Il secondo motivo del Ruocco è inammissibile.
La Corte territoriale ha argomentato in modo articolato ed esaustivo le
ragioni per le quali non ha ammesso la consulenza grafologica, evidenziando
come la responsabilità di tale ricorrente non si fondasse sulla contestazione di
aver emesso due assegni dati in pagamento al Morni per le forniture, ma per
aver consentito quale amministratore della NBC che l’Ammaturo utilizzasse la
società dal Ruocco amministrata per distrarre i beni societari della SP Group
s.r.I..
Ne conseguiva la superfluità del mezzo istruttorio richiesto.
Il ricorrente non ha contestato tale motivazione neppure per affermarne
l’illogicità, con conseguente inammissibilità di ogni censura.
Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorso consegue la condanna di
ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2018
Il consigliere estensore

Il Presidente

Dunque, la sentenza impugnata aveva argomentato anche sotto il profilo

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