Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19366 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19366 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FEHMANI BOUCHAIB N. IL 30/04/1972
avverso la sentenza n. 5051/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 15/01/2014
l
OSSERVA
Fehmani Bouchaib ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Bologna, in data 16-10-12, che ha confermato , in punto di
responsabilità , la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato
condannato per il reato di cui all’art 385 cp ,accertato in Porretta Terme il 17-102006.
poiché il limite delle dodici ore è applicabile, in via analogica , anche ai soggetti
sottoposti agli arresti domiciliari . E’ poi Ingiustificato il diniego delle circostanze
attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il primo motivo è manifestamente infondato poiché il requisito menzionato dal
ricorrente è del tutto estraneo alla fattispecie astratta delineata dalla norma
incriminatrice di cui all’art 385 cp , applica bile a coloro che sono sottoposti alla
misura cautelare degli arresti domiciliari, e sarebbe arbitraria un’opzione
ermeneutica volta a introdurre pretoria mente quest’elemento costitutivo nella
struttura del reato.
Il secondo motivo esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità,
collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine
alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della
sospensione condizionale della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove
siano sorrette da motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a
dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice
d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto
riferimento alla futilità dei motivi a delinquere nonché al precedente penale e ai
carichi pendenti da cui è gravato l’imputato.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille.
PQM
Il ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro
mille.
Così deciso in Roma il 15-1-14.