Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19366 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19366 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Palombi Nicola, nato a Comunanza il 25/03/1954
awerso l’ordinanza del 13/11/2012 del Tribunale di Fermo R.G. 25/2012
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13/11/2012 il Tribunale di Fermo ha rigettato la richiesta di riesame,
presentata nell’interesse di Nicola Palombi, avverso il decreto di sequestro preventivo
emesso dal G.i.p. del locale Tribunale in data 04/07/2012.
2. Avverso tale ordinanza, nell’interesse del Palombi, è stato proposto ricorso per cassazione.
3. In data 30/03/2013 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta
carenza di interesse sottoscritta dal Palombi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d)
cod. proc. pen.

1

Data Udienza: 10/04/2013

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata
l’entità della vicenda processuale, appare equo determinare in E 500,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma 11 10/04/2013

Il Componente estensore

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