Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19365 del 17/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 19365 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: CALASELICE BARBARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SASSANO GRAZIANO nato a Esslingen (Germania) il 26/09/981
SASSANO ANDREA COSTANTINO nato a San Savero il 7/03/1978

avverso la sentenza del 3/11/2015 della Corte di appello di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l’ inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, avv. L. Pacioni e l S. Bartolomei, che hanno concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza della Corte di appello di Ancona impugnata, è stata
confermata la condanna, del 30 aprile 2014, emessa dal Tribunale di Fermo nei
confronti di Graziano ed Andrea Costantino Sassano per il reato di cui al capo e)
(lesioni di cui all’art. 110, 582 e 583 n. 1 cod. pen.), escluse le altre aggravanti,
con la contestata recidiva, alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento

perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la pronuncia indicata hanno proposto tempestivo ricorso per
cassazione Andrea Costantino Sassano personalmente, nonché tramite il
difensore di fiducia avv. Luciano Pacioni e Graziano Sassano, tramite il difensore
di fiducia, avv. Jacopo Severo Bartolomei, deducendo i vizi di seguito indicati.
2.1. Nell’interesse di Andrea Costantino Sassano nel ricorso personale
dell’imputato ed in quello, di identico contenuto, proposto dal difensore di fiducia
si denuncia, con il primo motivo, contradditorietà e manifesta illogicità della
motivazione. Si assume che, a fronte della critica mossa con i motivi di appello,
la Corte territoriale aveva considerato confusionarie le dichiarazioni della persona
offesa e sbrigativa la motivazione del Tribunale e, ciononostante, aveva reputato
riscontrata la persona offesa da referti medici, dichiarazioni del Sassano del 20
aprile 2010 e del teste Spaccasassi che avrebbe confermato l’incontro, avvenuto
con la parte lesa il 4 dicembre 2007, per convincerla a rispettare il “patto di post
datazione” di un titolo. Deduce il ricorrente, tuttavia, che la sentenza non dà
conto di elementi di prova circa la riferibilità delle lesioni riportate dalla parte
lesa ad Andrea Costantino e si fonda su un giudizio, non condivisibile, di
attendibilità della parte lesa, la cui deposizione, comunque, aveva determinato
l’assoluzione dell’imputato dalle residue imputazioni.
2.1.1. Si contesta, con il secondo motivo, quanto alla motivazione sull’entità
della pena, che questa è carente posto che si fonda solo sull’entità delle lesioni
inferte, elemento che già integra la contestazione di lesioni gravi, mentre quella
della Corte è motivazione apparente, che si limita a reputare la pena congrua.
2.2. Nell’interesse di Graziano Sassano si denuncia violazione di legge,
mancanza di motivazione, illogicità manifesta della stessa, travisamento della
prova. L’attendibilità della parte lesa è stata esclusa dal Tribunale in molte parti
del narrato tanto che il Sassano è assolto dai restanti capi di imputazione perché
il fatto non sussiste. Anche per il capo e) dell’imputazione, quindi, va esteso il

2

del danno da liquidarsi separatamente, con assoluzione dalle residue imputazioni

giudizio di non attendibilità della parte lesa che attribuisce a mera richiesta
estemporanea di danaro il movente della presunta aggressione da parte dei
fratelli Sassano. Si ricostruisce, in modo inverosimile secondo il ricorrente,
l’aggressione dei tre presenti in auto nei confronti dello Speca, il quale in quel
momento, si trovava all’esterno della vettura al finestrino e che quindi, sarebbe
stato visto da chiunque passasse. Il ricorrente, inoltre, contesta la ricostruzione
che il giudice di primo grado fonda sull’esame delle celle agganciate dal telefono

2.2.1 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 110
cod. pen., illogicità e contraddittorietà della motivazione. La parte lesa assume
che nella sua auto vi erano tre persone, i due Sassano e un cittadino albanese
non meglio indicato, affermando che si era avvicinato allo sportello a testa bassa
e che, quindi, non aveva potuto vedere da dove partivano i pugni ricevuti; ciò
comporta che autore del pestaggio ben avrebbe potuto essere il terzo soggetto,
presente in auto e non identificato, non i fratelli Sassano. Manca, per il
ricorrente, motivazione sufficiente circa il contributo fornito all’aggressione nei
confronti dello Speca, reputato provato soltanto in base alla deposizione della
parte lesa che indica i due fratelli come esecutori materiali del pestaggio,
attribuendo ad entrambi identico contributo. Ciò, a parere del ricorrente, non
sarebbe possibile, perché solo colui che sedeva sul lato guidatore poteva aver
commesso il delitto, visto che la parte lesa ha esposto che si era avvicinato al
finestrino dello sportello lato guida. Né rappresenta riscontro il referto medico,
oppure la deposizione del teste Spaccasassi sulla telefonata ricevuta dallo Speca,
circa il litigio intervenuto con i Sassano.
2.2.2. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 99 e 133 cod. pen.
Il Sassano ha riportato solo due precedenti, uno per lesioni e minaccia con
sentenza del giudice di pace ed altro, per reato punito ai sensi dell’art. 393 cod.
pen. Quindi non si tratta di due identiche condanne, come ritenuto, né la recidiva
è significativa. Il ricorrente contesta l’obbligatorietà dell’aumento per la recidiva,
nonché l’incremento di pericolosità ravvisato nella specie dai giudici di merito e
non motivato adeguatamente. Inoltre l’entità della pena fonda sulla gravità delle
lesioni, elemento in sé già integrante il delitto contestato. La pena, invece,
andrebbe ridotta per la personalità dell’imputato, stabilmente dedito a lecita
attività lavorativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3

del Sassano la cui utenza, invece, non era risultata soggetta ad intercettazione.

1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono essere dichiarati
inammissibili.

2. Nell’interesse di Andrea Costantino Sassano viene formalmente eccepita
contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione, ma in sostanza si
sollecita una rilettura dei dati probatori, già vagliati dai giudici di merito,
inammissibile in questa sede a fronte di elementi di fatto adeguatamente e

legittimità. Le pronunce di merito concordano nell’analisi degli elementi di prova
posti a fondamento delle conformi, rispettive decisioni di condanna limitatamente
al capo e). Inoltre l’impugnata sentenza ha, comunque, offerto una congrua e
ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza formulato nei
confronti dei ricorrenti, seppure limitato al capo e), fornendo adeguata e non
manifestamente illogica motivazione circa le ragioni per le quali è stato possibile
e necessario frazionare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della parte
lesa, senza per questo incorrere in contraddittorietà della motivazione. La Corte
d’appello, infatti, evidenzia che le dichiarazioni dello Speca, quanto al pestaggio
sono state ampiamente riscontrate dal referto del locale pronto soccorso, dalla
relazione di personale di polizia giudiziaria, dalla deposizione del teste
Spaccasassi e dalle dichiarazioni di Andrea Sassano. Questi infatti, secondo la
ricostruzione della sentenza di appello (cfr. folio 9 del provvedimento
impugnato), aveva confermato la ragione dell’incontro con lo Speca, riscontrata
anche dalla deposizione del teste che, poco prima, aveva telefonato alla persona
offesa, con il proprio cellulare, su richiesta di Graziano Sassano e alla presenza di
Andrea, passando il ricevitore al predetto Graziano e comprendendo, dal tenore
della conversazione, che vi sarebbe stato un incontro. Inoltre il teste, secondo la
ricostruzione della sentenza di appello, ha dichiarato che la sera era stato
contattato telefonicamente dallo Speca, il quale gli aveva narrato del litigio con i
fratelli Sassano.
Ne discende, secondo la linea interpretativa in questa sede tracciata, che
l’esito del giudizio di responsabilità non può essere invalidato da prospettazioni
alternative, peraltro genericamente indicate e che si risolvono in una mera
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero
nell’autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei
fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito. Né in tema di valutazione
della prova dichiarativa, l’attendibilità della persona offesa dal reato può essere
rivalutata in sede di legittimità, trattandosi di questione di fatto, che ha la sua

4

logicamente valutati, senza incorrere in alcun vizio censurabile in sede di

chiave di lettura nell’insieme di una motivazione logica, che non può essere
rivista dal giudice di legittimità, salvo che nel merito si sia incorsi in manifeste
contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota e altro, Rv. 262575)
che non si rinvengono nella specie. Inoltre la Corte territoriale, ha rilevato
correttamente e puntualmente tutti gli specifici elementi di riscontro alle
dichiarazioni poste dal primo giudice a base del giudizio di attendibilità della
parte lesa, in ordine a tale punto offrendo una motivazione non censurabile sotto

2.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato posto che la misura della
pena è stata congruamente motivata dai giudici di merito che fondano la scelta
non solo sulla gravità delle lesioni, ma anche sulle modalità dell’azione
(descrivendo le ferite come lesioni inferte al volto). Del resto la Corte territoriale
sottolinea come il trattamento sanzionatorio non era stato oggetto di specifica
censura in sede di gravame.

3. Analoghe considerazioni svolte al punto 1. per Andrea Sassano, vanno
estese anche in ordine al ricorso proposto nell’interesse di Graziano Sassano.
Sul punto va aggiunto che il ricorrente, oltre a contestare il giudizio di
attendibilità della parte lesa non rivedibile in questa sede, prospetta la
inverosimiglianza del narrato della parte lesa, anche rispetto alla presenza di un
terzo soggetto non identificato assieme ai fratelli Sassano, al quale poter
attribuire il pestaggio, secondo una ricostruzione indicata come più verosimile
rispetto a quella offerta dalla parte lesa. Sul punto si osserva che il controllo di
legittimità non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di
esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal
caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste; né la
tenuta logica della motivazione, sopra descritta, denota che i giudici di merito
abbiano fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo
id quod plerumque accidit (Sez.

1,

n. 18118 del 11/02/2014, Marturana, Rv.

261992).
-,
Quanto alla specifica critica relativa all’assenza di captazion9 telefoniche
rispetto all’utenza del Sassano, il giudice del gravame ha esposto
dettagliatamente che, dalle dichiarazioni dell’ispettore di polizia giudiziaria, era
emerso che le captazioni erano in corso in altro procedimento avviato dalla DDA,
da luglio a dicembre 2007 e che era stato possibile ricavare, da quelle trascritte
nel presente procedimento, che il giorno 4 dicembre 2007 i fratelli Sassano si
spostavano a Grottammare, luogo in cui lo stesso Speca colloca l’incontro,

5

il profilo prospettato.

nonché che era con loro un cittadino albanese. Tale dato è stato, quindi,
reputato conferma del racconto della parte lesa, sia sul luogo dell’incontro, che
sulla presenza di un terzo soggetto, della stessa nazionalità (albanse), indicato
dallo Speca come presente inizialmente e allontanatosi al momento del
pestaggio.
Circa la motivazione offerta sul contributo di ciascun concorrente nel reato,
si osserva che la Corte territoriale, facendo buon governo dei principi di diritto

concordato l’incontro, che il teste Spaccasassi aveva raccontato che lo Speca gli
aveva narrato del litigio, con entrambi i fratelli Sassano. Sicché la Corte
territoriale non si limita a prendere in esame il dato, riferito dalla parte lesa, che
aveva indicato entrambi i fratell come partecipi del pestaggio. Del resto la
partecipazione di entrambi alla fase preparatoria dell’incontro, la presenza sul
luogo e il rafforzamento tramite la presenza di più persone, del proposito
criminoso, consente di concordare con la ricostruzione dei giudici di merito che
attribuisce ad entrambi gli imputati identico contributo causale alla condotta
delittuosa.

4. Da ultimo si osserva che il terzo motivo denuncia violazione di legge non
contestata con i motivi di appello; sicché la doglianza, sotto questo profilo, è
inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Inoltre si rileva che
quanto all’entità della pena si devolve una censura che sfugge al sindacato di
legittimità, in quanto investe un potere discrezionale del giudice di merito
esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod.
pen. La Corte territoriale, infatti, con un ragionamento che non risulta frutto di
mero arbitrio né illogico, ha fondato il giudizio circa l’entità della pena su un
ragionamento sufficientemente articolato in quanto opera espresso richiamo alle
modalità del fatto (lesioni provocate al volto), oltre che all’entità delle lesioni
cagionate, le quali, pur se considerate ai fini dell’aggravante contestata e
ritenuta in sentenza, concorrono a determinare l’entità della pena, ai sensi
dell’art. 133, comma 1 n. 2 cod. pen. Quindi alla luce del pacifico indirizzo
espresso dalla Corte di legittimità sul punto il motivo devoluto sul punto è
inammissibile (Sez. 5, n. 5582 del 30/08/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv.
259142).

5. Consegue a quanto fin qui esposto che i ricorrenti vanno condannati,
ciascuno al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi

6

che regolano la materia, ha spiegato che entrambi i fratelli Sassano avevano

profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila,
così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti

PQM

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento

delle ammende.
Così deciso il 17/01/2018

Il

Il Presidente
parbara Calaselice

Antonio Bruno)
(

Depositato in C
Roma, lì … …… ….. I

delle spese del procedimento e della somma di C 2000,00 a favore della Cassa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA