Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19365 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19365 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUSTAFA KARIM N. IL 01/01/1974
avverso la sentenza n. 149/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
07/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/01/2014

OSSERVA
Mustafà Karim ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Bologna, in data 7-3-13 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 73 DPR
309/90 , commesso in Bologna l’1-9-12.
Il ricorrente deduce insussistenza del fatto tipico, stante l’insufficienza del quantum

Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel nunnerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come parte della cocaina sia andata dispersa e il principio
attivo sia comunque risultato elevato in percentuale ( oltre il 34%) e idoneo a
produrre effetto drogante. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è
quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i
giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo
pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso una disamina
completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile
sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non
qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

di principio attivo al confezionamento di una dose media singola.

Così deciso in Roma , al! ‘udienza del 15-1-14 .

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