Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19364 del 20/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19364 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MENDOLA GIANFRANCO N. IL 26/08/1961 parte offesa nel
procedimento c/
avverso l’ordinanza n. 77/2011 GIUDICE DI PACE di RAGUSA, del
06/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 20/03/2015

IN FATTO E DIRITTO
MENDOLA Gianfranco persona offesa presentatrice di ricorso immediato al Giudice di Pace ricorre per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Giudice di Pace di Ragusa ha dichiarato inammissibile il suo ricorso per carenza della sottoscrizione del difensore, ordinando la
trasmissione degli atti al Pubblico Ministero perché proceda nelle forme ordinarie.
Deduce violazione di legge in quanto il giudice non avrebbe tenuto conto che con un’unica sottoscrizione il difensore aveva assunto la paternità dell’atto e autenticato la sottoscrizione
dell’interessato.
Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso provvedimento non ricorribile. Da ormai lungo tempo la questione è stata superata dalle sezioni unite di questa Corte (S.U. n. 36717 del
26/6/2008, Rv. 240398, P.O. in proc. Zanchi e altri) che hanno definitivamente statuito che non è
íicorribile per cassazione il decreto con cui il Giudice di pace, ai sensi dell’art. 26, comma secondo, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, dichiara inammissibile il ricorso immediato per la citazione a
giudizio, presentato dalla persona offesa ai sensi dell’art. 21 dello stesso D.Lgs., poiché tale decreto, per la sua natura interlocutoria, inerente alla mera facoltà di accesso al rito semplificato,
non ha contenuto decisorio e non incide in via definitiva su diritti soggettivi delle parti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA