Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19364 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19364 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: CALASELICE BARBARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia
nel procedimento a carico di :

BOGINI STEFANO, nato a Perugia il 7/07/1958

avverso la sentenza del 3/11/2015 del Giudice di pace di Perugia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. V. Tascini che ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza deliberata il 3 novembre 2015 Stefano Bogini è stato
assolto dal giudice di Pace di Perugia dal reato di diffamazione, perché il fatto
non costituisce reato.

2.

Avverso la pronuncia indicata ha proposto tempestivo ricorso per

deducendo illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione.
2.1. Il ricorrente assume che il Giudice di pace afferma, da un lato, che le
frasi pronunciate dal difensore nell’atto di opposizione non avevano contenuto
offensivo, dall’altra la sentenza assume che opererebbe la causa di non punibilità
di cui all’art. 598 cod. pen., trattandosi di frasi contenute in atto giudiziario. Sul
punto si osserva, però, che le frasi in questione non riguardano la controparte
ma la madre di questa, quindi soggetto estraneo al giudizio, nei confronti della
quale, dunque, non potrebbe operare la rilevata causa di esclusione della
punibilità.
2.2. Manca poi, secondo il ricorrente, la motivazione sulle ragioni per le quali
le espressioni non abbiano contenuto offensivo, trattandosi, invece, di
affermazione con le quali la madre della opposta viene descritta come persona
del tutto latitante dal proprio ruolo.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato
inammissibile.
3.1. Questa Corte rileva che nella specie viene contestato all’imputato
l’utilizzo di espressioni offensive nell’atto giudiziario, redatto in qualità di
difensore nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo descritto
nell’imputazione, avente ad oggetto un credito da lavoro contestato tra Giuliana
Rapastella, assistita nel procedimento dall’odierno imputato e Claudia Angeli.
3.2. Così descritta la vicenda oggetto dell’imputazione, si osserva che il
Giudice di pace, seppure con motivazione stringata, ha correttamente reputato
operante nella specie la previsione di cui all’art. 598 cod. pen.
E’ stato, infatti, affermato in sede di legittimità che la scriminante in parola
(relativa alle offese eventualmente contenute in scritti presentati o discorsi
pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi alla autorità
giudiziaria od amministrativa), opera in relazione ad espressioni ingiuriose che
concernano, in modo diretto ed immediato, l’oggetto della controversia ed

2

cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia,

abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi
prospettata o per l’accoglimento della domanda proposta (Sez. 5, n. 2507 del
24/11/2016, dep. 2017, Carpinelli, Rv. 269075).
Orbene, nella, specie la condotta attribuita alla madre dell’opposta,
tratteggiata nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, viene introdotta per
spiegare il contenuto dei rapporti tra la Rapastella e la Angeli, utilizzando nel
corpo dell’opposizione a decreto ingiuntivo, come dedotto anche dal ricorrente,

“completamente assenti o inadeguate”, tanto da aver indicato che l’opponente
Rapastella, si era determinata a fare le veci della madre della Angeli. Del resto lo
stesso redattore dell’atto di opposizione indica le circostanze riportate circa
rapporti tra la Angeli e la madre, come influenti sulla dimostrazione del credito,
perché avrebbero consentito di chiarire il legame, anche personale, intercorso tra
le parti, al di là del rapporto di lavoro per il quale il credito era stato azionato
(cfr. atto di opposizione a decreto ingiuntivo del 31 gennaio 2011).
3.3. Sicché correttamente il Giudice di pace ha reputato scriminato l’uso
delle espressioni offensive a mente del citato art. 598 cod. pen., assorbendo
detta decisione, l’esame di ogni ulteriore questione proposta.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.
Così deciso il 17/01/2018

Il Presidente
Paolo Antonio Bruno

i

espressioni che descrivono le figure parentali di quest’ultima come

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