Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19364 del 15/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19364 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FRASCARI DAVIDE N. IL 23/01/1976
avverso la sentenza n. 2946/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
D
IN EPOSITATA
CANCELLERIA
– 9 MAG 7014
Il Funzionario Giudiziario
Data Udienza: 15/01/2014
OSSERVA
Frascari Davide ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Bologna, in data 18-9-12 , che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’ad 73 DPR
309/90 , commesso in Bologna il 9-6-11.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego
La prima doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità ,
collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine
alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena
sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua ,
esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel
caso di specie , la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi
adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento al precedente penale da
cui è gravato l’imputato , alla mancanza di mezzi leciti di sostentamento e alla
frequentazione di ambienti di spaccio.
La censura concernente l’attenuante di cui all’art 62 n 4 cp , secondo quanto si
evince dalla sintesi dei motivi d’appello di cui alla sentenza impugnata, non è stata
dedotta in appello. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta
sintesi , deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo
grado la doglianza in disamina. Quest’ultima è pertanto inammissibile , a norma
dell’art 606 co 3 cpp.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile , con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 15-1-14.
delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art 62 n 4 cp.