Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19363 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19363 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIRILLO MASSIMILIANO nato il 11/08/1990 a MAZZARINO

avverso la sentenza del 23/06/2016 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO
LIGNOLA
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 17/01/2018

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Lignola Ferdinando, ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 23 giugno 2016, la Corte d’Appello di Caltanissetta, in
parziale riforma della sentenza, emessa dal Tribunale di Gela in data 6/03/2014, appellata sia
dall’imputato sia dalla parte civile, dichiarava non doversi procedere, nei confronti di Pirillo

prescrizione, e riduceva la pena a mesi sette di reclusione, per la residua imputazione, ex art.
582, cod. pen.. La corte territoriale confermava, nel resto, l’impugnata sentenza, con la quale
Pirillo Massimiliano era stato riconosciuto responsabile del reato di lesioni personali, ex art. 582
e 585 c.p., per aver colpito al viso Marino Luigi, con un coltello a scatto, cagionandogli lesioni
consistite in “ferita da taglio al naso con interessamento della sottostante cartilagine nasale e
della regione sottopalpebrale sinistra”, con prognosi di giorni sette (fatto commesso, in
Mazzarino, il 1/08/2010).
2. L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce
la violazione dell’art. 52, cod. pen., e dell’art. 192, cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e
illogicità della motivazione, ex art. 606, c. n. 1, lett. b) ed e), codice di rito. Con l’atto d’appello
la corte territoriale era stata esortata a compiere una diversa ricostruzione fattuale, in
considerazione del fatto che, secondo le dichiarazioni testimoniali, raccolte nell’ambito del
procedimento, la stessa parte offesa aveva dato origine, con il suo comportamento, allo
scontro. Il Marino aveva colpito l’imputato, mentre quest’ultimo era seduto all’interno della
propria vettura. Le affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, secondo le quali
l’imputato avrebbe potuto sottrarsi agevolmente all’aggressione erano insufficienti ad
escludere la ricorrenza dell’esimente. Non erano state esaminate attentamente le deposizioni
del teste Rispi e degli altri testi, assunti nel corso del primo grado del giudizio. Né erano emersi
elementi, concernenti una preventiva percezione da parte dell’imputato delle intenzioni
offensive del Marino. Ricorrerebbe, pertanto, secondo parte ricorrente, un’incompatibilità logica
tra i vari passi argomentativi della sentenza impugnata, proprio con riferimento all’esclusione
dell’esimente, ex art. 52 c.p., della legittima difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è palesemente infondato.
La sentenza impugnata è correttamente motivata, sia sotto il profilo dell’osservanza della
legge, con riferimento, in particolare, all’esimente della legittima difesa, ex art. 52., cod. pen.,
sia, sotto il profilo argomentativo, richiamato dal ricorrente.

Massimiliano, in ordine al reato, sub c), ex art. 699, cod. pen., perché estinto per intervenuta

Occorre, innanzitutto, sottolineare la genericità del ricorso. Non è sufficiente il riferimento
all’aggressione iniziale, posta in esse dalla parte lesa Marino, onde poter affermare la congruità
e correttezza dell’applicazione, nel caso in esame, dell’esimente della legittima difesa, ex art.
52 cod. pen.; né, tanto meno, si ritengono sufficienti i riferimenti, contenuti nel ricorso, alle
deposizioni testimoniali, raccolte nel corso del procedimento e ad una ricostruzione fattuale,
compiuta dai giudici, in contraddizione con tali esiti.
Tali riscontri determinano di per se soli l’inammissibilità del ricorso.
In ogni caso, non ricorre nessuna contraddittorietà, ove si tenga conto che stessa difesa non

Marino e del Pirillo, l’introduzione, con la testa, del Marino nell’abitacolo della vettura
dell’odierno ricorrente e la fuoriuscita dello stesso, tumefatto e sanguinante. Si censura la
possibilità dell’odierno ricorrente di sottrarsi alla colluttazione, ma dalla ricostruzione, come
sopra riportata in sentenza, si desume una posizione di vantaggio, in tal senso, alla guida
dell’autoveicolo, del Pirillo. I giudici del merito hanno inteso questa evidenza, nell’escludere
l’esimente, ritenuta dai giudici del merito inapplicabile, considerato lo svolgimento della lite e
la volontarietà della reazione fisica opposta dal Pirillo all’atteggiamento di sfida del Marino.
2. Il ricorso dev’essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con contestuale condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che si stima equo
fissare in C 2.000,0, i favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di somma di C
2.000,00, a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/01/2018

pone in dubbio, sulla scorta degli elementi testimoniali, il sopraggiungere delle due vetture del

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