Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19363 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19363 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MENA MARWEN N. IL 22/07/1989
avverso la sentenza n. 3216/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/01/2014

OSSERVA
Mena Marwen ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Bologna , in data 9-10-12, che ha confermato la pronuncia di primo
grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art 73 DPR
309/90.
Il ricorrente deduce violazione di legge vizio di motivazione in ordine al diniego del
di sicurezza dell’espulsione.
Quest’ultimo motivo non è stato però dedotto in appello.
La prima doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità,
collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine
alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sono infatti
insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi
logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie,
la motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la
Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti di polizia da cui è gravato
l’imputato.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro mille
Così deciso in Roma il 15-1-14.

beneficio della sospensione condizionale della pena ed all’applicazione della misura

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