Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19363 del 07/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 19363 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE NAPOLI nei confronti di:
TRIBUNALE NAPOLI
con l’ordinanza n. 16698/2008 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
02/03/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA
SARACENO;

Data Udienza: 07/10/2016

Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del dott. Felicetta
Marinelli, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il
quale ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli.

Ritenuto in fatto

1.

Con ordinanza in data 2 novembre 2015, il Tribunale di Napoli,

nell’ambito del procedimento n. 12375/2012 R.G.N.R. nei confronti di Giacco

Claudia Quarantiello, nelle rispettive qualità di custode/amministratore
giudiziario, il primo, e coadiutore, la seconda, “delle azioni, dell’azienda e dei
beni immobili” della Se. An. Immobiliare s.p.a., oggetto di sequestro preventivo,
volte ad ottenere la liquidazione dei rispettivi compensi nonché l’adozione di atti
di indirizzo in merito al trasferimento in proprietà al Comune di Afragola delle
opere di urbanizzazione primaria di cui alla convenzione urbanistica stipulata tra
il predetto Ente locale e la ridetta società, disponeva la trasmissione delle istanze
al GIP del medesimo Tribunale che aveva adottato la misura di cautela reale,
ritenendolo competente.
2. Il GIP del Tribunale di Napoli, con ordinanza deliberata in data 2 marzo
2016, ha resistito all’investitura, negando la propria competenza funzionale ad
adottare provvedimenti relativi all’amministrazione dei beni sequestrati, in
quanto il sequestro preventivo della società non era stato disposto ai sensi della
legge n. 356 del 1992, art. 12-sexies, ma ai sensi dell’art. 240 comma 1 cod.
pen., né soccorreva nella specie il disposto del comma 4 bis dell’art. 12 sexies
citato, in forza del quale le disposizioni in materia di amministrazione dei beni
sequestrati e confiscati previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e
successive modificazioni, si applicano non soltanto ai casi di sequestro e confisca
previsti dai commi da 1 a 4 del citato art. 12-sexies, ma anche “agli altri casi di
sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui
all’art. 51 c.p.p., comma 3 bis”. Nel procedimento d’interesse- ha rilevato il
remittente – risulta contestato il reato di cui all’art. 648 ter cod. pen., non
rientrante nel novero dei delitti contemplati dalla richiamata disposizione; ha
sollevato, quindi, conflitto negativo di competenza, qui rimettendo gli atti per la
decisione.

Considerato in diritto

1. Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto con la individuazione della
competenza del giudice che per primo l’ha negata, ossia del Tribunale di Napoli,

Camillo ed altri, investito delle richieste del dott. Mauro Strazzullo e dell’ avv.

dinanzi al quale risulta pendente il procedimento penale nel cui ambito è stato
disposto il sequestro preventivo dei beni, cui afferiscono le determinazioni
sollecitate.
1.1 Non è tema controverso che il sequestro de quo sia stato disposto a fini
impeditivi e funzionali alla confisca ordinaria di cui all’art. 240 cod. pen. e non
per sproporzione, come pacificamente emerge dalla parte motiva del
provvedimento impositivo del vincolo, ampiamente e testualmente richiamata
dal GIP remittente.

comma 4 bis, che estende l’applicazione delle disposizioni in materia di
amministrazione e destinazione dei beni sequestrati, proprie del procedimento di
prevenzione, ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 dell’art.
12 sexies nonché agli altri casi di sequestro e confisca adottati nei procedimenti
relativi ai delitti di cui all’art. 51 cod. proc. pen., comma 3 bis.
Se è vero che in siffatte ipotesi, per costante giurisprudenza di questa
Corte, spetta al giudice che ha disposto il sequestro preventivo ai sensi del D.L.
n. 306 del 1992, art. 12 sexies, o il sequestro ordinario per uno dei titoli di reato
contemplati dall’art. 51 cod. proc. pen., comma 3 bis, (Sez 1 n. 51190 del
16/09/2014, proc. bianco edc altri, Rv. 261981) adottare i provvedimenti in
materia di gestione e amministrazione dei beni sequestrati e confiscati in
analogia a quanto accade nel procedimento di prevenzione patrimoniale, è
parimenti vero, come a ragione sostenuto dal remittente, che non sussistono
ragioni per derogare alle regole ordinarie di competenza, quando, come nella
specie, il sequestro preventivo ordinario è stato disposto in relazione a un titolo
di reato (l’art. 648 ter cod. pen.) non contemplato dal citato art. 51, comma 3
bis, con conseguente inapplicabilità della disciplina in materia di amministrazione
dei beni sequestrati e confiscati prevista dal D.Lgs. n. 159 del 2011.
2. Eppertanto, essendo ormai il processo transitato al giudice che deve
conoscere il merito delle imputazioni, in relazione alle istanze avanzate dal
custode/amministratore giudiziario concernenti la liquidazione del compenso per
l’attività di custodia e di amministrazione dei beni in sequestro, nonché la
richiesta di atti di indirizzo all’A.G. in merito alla gestione dei beni in sequestro,
va, pertanto, dichiarata la competenza del giudice che procede, ossia del
Tribunale di Napoli, cui andranno trasmessi gli atti.

P.Q.M.

3

/t»
,>

1.2 Nè è pertinente il richiamo, operato dal Tribunale, all’art. 12 sexies,

Dichiara la competenza del Tribunale di Napoli e, per l’effetto, annulla senza
rinvio il provvedimento declinatorio della competenza, 2/11/2015, di quel
Tribunale cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2016

tensore

Il Presidente

Il •eisigliere

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA