Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19362 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19362 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LANNES ANTONIO nato il 11/06/1988 a SAN SEVERO

avverso la sentenza del 07/03/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO
LIGNOLA
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio
Udito il difensore
L’avvocato Strillacci si associa alla richiesta del Procuratore Generale.

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Data Udienza: 17/01/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Foggia, in qualità di
giudice di appello, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice di
pace di Lucera, in data 16.10.2014, aveva condannato Lannes Antonio

612 , c.p., in rubrica ascrittigli, dichiarava non doversi procedere in
relazione al fatto di ingiuria, perché non previsto dalla legge come reato,
con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio in
senso più favorevole al reo, confermando nel resto la sentenza
impugnata.
2. Avverso la sentenza del tribunale ha proposto tempestivo ricorso per
cassazione l’imputato, lamentando: 1) violazione di legge, in ordine alla
omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello nei
confronti del suddetto Lannes; 2) vizio di motivazione, con riferimento
all’intervenuta affermazione di responsabilità.
3.

Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo di

impugnazione, in esso assorbita ogni ulteriore censura.
4. Ed invero, come si evince dagli atti, consultabili in questa sede di
legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, il decreto di
citazione per il giudizio di appello non veniva notificato all’imputato
presso il domicilio dallo stesso originariamente eletto (prima della
notifica del decreto di citazione innanzi al giudice di pace, emesso dal
pubblico ministero), in San Severo, alla via G.B. Oliva, n. 102, in
quanto, come accertato dal messo notificatore, il Lannes risultava
trasferito da tale indirizzo.
Sulla base di tale circostanza di fatto, il tribunale di Foggia, preso atto
che il Lannes era assistito da un difensore di fiducia, con ordinanza resa
in data 23.9.2015, lo dichiarava assente, ai sensi dell’art. 420 bis, co. 2,
c.p.p., rigettando, perché tardiva, l’eccezione con cui, alla successiva
udienza del 16.11.2015, il difensore dell’imputato lamentava l’omessa
notifica del decreto di citazione a giudizio al proprio assistito.

alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di cui agli artt. 594 e

Il tribunale, tuttavia, non ha considerato che nell’atto di appello era
indicato il luogo di residenza del Lannes in San Severo, alla via Rodi n.
58, dove, peraltro, gli era stato notificato, a mani proprie, a cura della
cancelleria del giudice di primo grado, il biglietto di cancelleria

Cesare, nella qualità di difensore del suddetto Lannes, ammesso al
patrocinio a carico dello Stato.
Alla data di pronuncia dell’ordinanza con cui veniva dichiarata l’assenza
del Lattes nel giudizio di appello, dunque, il giudice di secondo grado era
già stato messo in condizione di conoscere per tempo, sulla base degli
atti processuali in suo possesso, il luogo dove avrebbe potuto essere
effettuata con successo la notifica all’imputato del relativo decreto di
citazione per il giudizio innanzi al tribunale.
Ne consegue che alla mancata notifica dell’imputato del decreto di
citazione per il giudizio di appello, non può ovviarsi solo sulla base della
precedente elezione di domicilio, risalente alla fase precedente alla
celebrazione del giudizio di primo grado, poi rivelatasi inidonea, posto
che lo stesso imputato ha di fatto comunicato all’autorità giudiziaria
procedente, ai sensi dell’art. 161, co. 2, c.p. il luogo della sua nuova
residenza, dove sarebbe stato possibile (e doveroso: cfr. Cass., sez. I,
11.7.2014, n. 37281, rv. 261185) notificargli a mani proprie il decreto di
citazione per il giudizio di appello, come si evince dal dato incontestabile
dell’avvenuta notifica, a cura della cancelleria del giudice di pace,
dell’avviso in precedenza menzionato.
Né può sostenersi, sempre muovendosi all’interno del perimetro
normativo delineato dall’art. 420 bis, co. 2, c.p.p., che la notifica
all’imputato non andava effettuata, in quanto il Lannes risultava assistito
in appello da un difensore di fiducia, nella persona dell’avv. Michelina Di
Cesare, non solo perché, come si evince dal verbale dell’udienza del
16.11.2015, quest’ultima non era difensore di fiducia, ma difensore di
ufficio dell’imputato, ma soprattutto perché la possibilità di procedere in
assenza dell’imputato assistito da un difensore di fiducia, prevista
dall’art. 420 bis, co. 2, c.p.p., presuppone pur sempre che siano state

2

riguardante la liquidazione dei compensi attribuiti all’avv. Michelina Di

rispettate le modalità previste dal codice di rito in tema di notificazione
degli atti processuali, per assicurare all’imputato la conoscenza
dell’esistenza del giudizio a suo carico, finalizzata a dargli la possibilità
di parteciparvi personalmente, modalità nel caso in esame, come si è

In conclusione non trovando applicazione nel caso in esame le condizioni
che legittimavano il tribunale a procedere in assenza dell’imputato nel
giudizio di secondo grado, ai sensi dell’art. 420 bis, c.p.p., l’omessa
notificazione nei suoi confronti della citazione per il giudizio di appello
integra la nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d’ufficio, prevista
dall’art. 179, c.p.p., (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. U., 24.11.2016, n.
7697, rv. 269028), che travolge l’intero giudizio di secondo grado, ivi
compresa la sentenza oggetto di ricorso
5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va,
dunque, annullata, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Foggia,
in qualità di giudice di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Foggia per il
giudizio.
Così deciso in Roma il 17.1.2018.

visto, non rispettate.

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