Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19362 del 07/10/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19362 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE DI MILANO nei confronti di:
CORTE DI APPELLO DI MILANO
con l’ordinanza n. 183/2016 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
05/02/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA
SARACENO;

Data Udienza: 07/10/2016

Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del dott. Felicetta
Marinelli, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il
quale ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza della Corte di appello di
Milano;
Sentito il difensore di Jonuzaj Renald, avv. Filippo Loria;

Ritenuto in fatto

funzione di giudice dell’esecuzione, ha declinato la propria competenza a
provvedere sulla richiesta di assegnazione definitiva del motociclo oggetto di
confisca nel procedimento penale a carico di Jonuzaj Renald e Celi Arben deciso
con sentenza, 11 aprile 2005, del GIP del Tribunale di Milano, parzialmente
riformata con sentenza della stessa Corte di appello del 24 novembre 2005,
irrevocabile dal 10 gennaio 2006.
2. Il Tribunale di Milano, con ordinanza deliberata e depositata il 5 febbraio
2016, rilevato che la propria decisione era stata riformata in senso sostanziale
dal giudice di secondo grado che aveva riconosciuto all’imputato le circostanze
attenuanti generiche ponendole in bilanciamento con l’aggravante di cui al d.P.R.
n. 309 del 1990, art. 80, resisteva all’investitura, ritenendo, invece, la
competenza esecutiva del giudice di secondo grado, giusta espressa previsione
del comma 2 dell’art. 665 cod. proc. pen.; sollevava, quindi, conflitto negativo di
competenza, qui rimettendo gli atti per la decisione.

Considerato in diritto

1. Sussiste il rilevato conflitto, avendo le contrastanti prese di posizione dei
giudici coinvolti determinato una stasi del procedimento, insuperabile senza
l’intervento di questa Corte.
1.1 Va al proposito osservato che il comma 2 dell’art. 665 cod. proc. pen.
ripartisce la competenza nella fase esecutiva tra il giudice di primo grado e
quello di appello, attribuendola al primo non solo quando la sua decisione è stata
dall’altro confermata, ma anche quando è intervenuta riforma “soltanto in
relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili”. Pertanto,
presupposto della competenza del giudice di appello è che la sentenza sia stata
da esso riformata “sostanzialmente”, cioè per aspetti che, anche se influenti sulla
pena, investono la struttura del reato o i suoi elementi accessori (applicazione,
esclusione e bilanciamento di circostanze, riconoscimento della continuazione

1. Con ordinanza in data 22 maggio 2016 la Corte di appello di Milano, in

con altri fatti); principio che si pone in piena continuità con quello già stabilito
dal previgente codice del 1930.
Nel caso di specie risulta dalla lettura delle sentenze in atti che la Corte di
appello non si è limitata ad una rideterminazione

in melius del trattamento

sanzionatorio irrogato, riducendo la pena di anni sedici di reclusione ed euro
80.000 di multa, inflitta in primo grado, alla pena di anni sei mesi quattro di
reclusione ed euro 18.000 di multa, ma all’alleggerimento del carico
sanzionatorio è pervenuta riconoscendo agli imputati le circostanze attenuanti

contrapposta aggravante.
Perciò, la piana applicazione dell’art. 665 cod. proc. pen., comma 2,
comporta la competenza della Corte di appello di Milano, cui- risolto in tal senso
il conflitto- vanno trasmessi gli atti per la decisione sull’istanza.

P.Q.M.

&ILQA.& etfUtG

alrbeflno

Dichiara la competenza gel Tri6raledi Milano e, per l’effetto, annulla senza
rinvio l’ordinanza declinatoria della competenza, 21/01/2016, di quella Corte cui
dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2016
/1

generiche e con esse neutralizzando l’aggravamento conseguente alla

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