Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19361 del 21/04/2015
Penale Ord. Sez. 3 Num. 19361 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA
SENTENZA I
sul ricorso proposto da:
CALDERONE CONCETTA N. IL 30/03/1975
avverso la sentenza n. 34226/2014 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 09/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
liAté/sentite le conclusioni del PG Dott. ft
Ac),L0
cst_eLQ__
N
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 21/04/2015
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 2790, emessa nella pubblica udienza del 9 ottobre 2014 e
depositata il 17 marzo 2015, questa Terza Sezione della Corte di cassazione, nel
procedimento n. 34226/2014, su ricorso di Concetta CALDERONE, ha annullato
la sentenza in data 22 gennaio 2014 della Corte di appello di Messina con rinvio
Con provvedimento in data 5 marzo 2015, il presidente del Collegio ha
ordinato farsi luogo alla correzione del dispositivo del ruolo di udienza pubblica
del 9 ottobre 2014, in quanto laddove è scritto «con rinvio ad altra sezione della
Corte di appello di Messina» deve invece leggersi
«con rinvio alla Corte di
appello di Reggio Calabria».
CONSIDERATO IN DIRITTO
La richiesta è fondata ed all’errore deve pertanto rimediarsi tramite il
procedimento di correzione di cui all’art. 130 cod. proc. pen., disponendosi
conseguentemente che, laddove nel dispositivo della del ruolo di udienza
pubblica del 9 ottobre 2014 (procedimento n. 34226/2014, ricorrente Concetta
CALDERONE) laddove è scritto «con rinvio ad altra sezione della Corte di appello
di Messina» deve invece leggersi «con rinvio alla Corte di appello di Reggio
Calabria».
P.Q.M.
Dispone correggersi il ruolo di udienza pubblica del 9/10/2014 (RG
34226/2014, ricorrente Concetta CALDERONE) nel senso che, laddove è scritto
«Corte d’Appello di Messina» deve leggersi «Corte d’Appello di Reggio Calabria».
Manda alla Cancelleria per le necessarie annotazioni.
Così deciso in data 21.4.2015
ad altra sezione della medesima Corte.