Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19361 del 05/10/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19361 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOVIZIANO SALVATORE nato il 08/11/1991 a GELA

avverso l’ordinanza del 18/05/2016 del TRIB. LIBERTA di CALTANISSETTA
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO

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Data Udienza: 05/10/2016

Il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Marilia Di Nardo,
Sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
L’avv. Flavio Giacomo Salvo Sinatra, difensore di Noviziano
Salvatore, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

1. Con ordinanza del 18 maggio 2016, il Tribunale di Caltanissetta,
in sede di riesame, confermava l’ordinanza emessa il 28 aprile 2016 dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, con la
quale era stata disposta, in considerazione della ritenuta sussistenza di
esigenze cautelari e di gravi indizi di colpevolezza, sulla base di
dichiarazioni della persona offesa e di parziale confessione dell’indagato,
la misura della custodia in carcere nei confronti di Noviziano Salvatore, in
ordine ai reati, commessi in Gela il 24 aprile 2016, di tentato omicidio
aggravato da premeditazione in danno di Marino Gaetano e di porto
illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo.

2. L’avv. Flavio Sinatra, difensore del Noviziano, ha proposto
ricorso per cassazione, depositato il 14 giugno 2016, con il quale si
deduce, richiamando l’art. 606, comma 1 lettere c), e), cod. proc. pen.,
violazione degli artt. 274 e dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per
carenza di motivazione. Il giudizio di pericolosità sociale postula la
dimostrazione della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del
reato. Il Noviziano non annovera altri pregiudizi penali, nella vicenda in
esame è stato provocato ed ha ammesso gli addebiti. Il Tribunale
avrebbe dovuto fondare il giudizio prognostico su diverso schema logico,
dimostrando, in primo luogo, la certezza o comunque l’alta probabilità
che si presenterà l’occasione di altro delitto e la certezza o comunque
l’elevato grado di probabilità che l’indagato tornerà a delinquere, come
stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare nelle sentenze
della Corte Suprema di Cassazione n. 37807 del 2015 e n. 36919 del
2015. Il giudice della cautela avrebbe potuto adottare la misura degli
arresti domiciliari in comune diverso e con l’ausilio di braccialetto
elettronico. Come sostiene anche autorevole dottrina, la concretezza e
l’attualità del pericolo di reiterazione criminosa porta ad escludere che le
situazioni di pericolo possano essere ricavate esclusivamente dalla gravità

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RITENUTO IN FATTO

del reato per cui si procede e ciò proprio al fine di evitare che la
valutazione degli indizi venga utilizzata, oltre che per asseverare il fumus
commissi delicti, anche per il riconoscimento delle esigenze cautelari, che
richiede, invece, autonoma e specifica valutazione, solo apparente nel
caso in esame.

1. Il ricorso è infondato. Il Tribunale ha attentamente analizzato le
risultanze disponibili ed è pervenuto senza incorrere in alcun errore di
diritto ad affermare la sussistenza di esigenze cautelari.
Lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno
dell’ordinanza impugnata, esauriente ed immune da vizi logici, è basato
su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro
coordinazione in un organico quadro interpretativo, in cui si pone in luce
l’estrema gravità della condotta contestata, che delinea una personalità
estremamente violenta e rivela, per le modalità, un dolo particolarmente
intenso, avuto riguardo alla pluralità di spari ed all’inseguimento della
vittima per un tratto non breve, in pieno centro cittadino, al fine
dell’attuazione completa del proposito delittuoso. Detta motivazione,
quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui
sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica
e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle
circostanze fattuali.
Di contro, il ricorso non centra specificamente, in chiave critica, la
ratio dell’ordinanza sulle esigenze cautelari, perché si limita a proporre,
con le doglianze sinteticamente elencate supra, valutazioni di elementi di
fatto che risultano espressamente già considerati dal Tribunale o,
comunque, pienamente superati dalle assorbenti osservazioni del
provvedimento, anch’esse brevemente ricordate.
In definitiva, le censure formulate nell’interesse del ricorrente,
riguardanti la valutazione delle esigenze cautelari poste dal giudice del
merito – insieme al giudizio sulla gravità degli indizi – a fondamento del
provvedimento impugnato, non possono trovare accoglimento, perché si
risolvono in richieste di analisi critiche esulanti dai poteri di sindacato del
giudice di legittimità, non palesandosi il relativo apprezzamento
motivazionale, nella sua completezza, né manifestamente illogico, né
viziato da non corretta applicazione della normativa. In proposito, va

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CONSIDERATO IN DIRITTO

ricordato che, secondo assunto non controverso, in tema di misure
cautelari, la valutazione delle esigenze cautelari, così come quella sul
peso probatorio degli indizi, è compito riservato al giudice di merito e, in
sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente
sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della
motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo
formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una

concreto, il ricorrente contesta «nel merito» il quadro cautelare a carico,
evidenziato nel provvedimento impugnato.
Nella predetta ordinanza, poi, sono adeguatamente rassegnate le
ragioni che giustificano la misura cautelare più rigorosa, unica idonea a
contenere il pericolo di recidiva, alla luce dell’allarme sociale rivelato dalla
personalità dell’indagato. Il Tribunale ha esaminato anche – rendendo,
anche sotto tale profilo, motivazione non manifestamente illogica – la
disponibilità dello zio dell’indagato di accoglierlo in abitazione sita in
territorio comunale diverso da quello di residenza, ed ha spiegato che ciò
non incide sul gravissimo quadro cautelare e sulla totale inaffidabilità del
Noviziano. Il Tribunale, quindi, è pervenuto, senza in errori logici palesi,
ad una prognosi negativa sulla possibilità per l’indagato di rispettare le
prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari, anche con
braccialetto elettronico, alla luce dell’indifferenza per la vita umana
dimostrata dall’indagato commettendo – sempre secondo il giudice della
cautela – una spedizione omicidiaria assistita da notevole determinazione.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese
processuali.

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diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. In

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Roma, lì

2 1 APR. 2017

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del
provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94,
co. 1-ter, disp. att. c.p.p.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Così deciso in Roma, 5 ottobre 2016.

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