Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19359 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19359 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RUTIGLIANO SIMONE nato il 13/08/1984 a TRIESTE

avverso la sentenza del 21/11/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO
LIGNOLA
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 17/01/2018

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Lignola Ferdinando, ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 5/01/2017, la Corte d’Appello di Trieste confermava la
sentenza, emessa dal Tribunale di Gorizia in data 19 ottobre 2015, appellata dall’imputato e in
via incidentale dal P.G., con cui Rutigliano Simone, previa concessione delle attenuanti

reclusione e di C 300,00 di multa, per essersi impossessato di quattro avvolgitori e di altri
oggetti, asportati dal caravan, marca Eifelland, modello Holiday, tg AC 37372, di proprietà di
Vidali Enrico, parcheggiato in un terreno, situato presso la Stazione Ferroviaria Ronchi-Sud e,
quindi, esposto alla pubblica fede.
2. L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui ha
dedotto: 2.1 vizio di legittimità, ex art. 606, comma 1, lett. c), codice di rito, per inosservanza
di norme, a pena di nullità, inammissibilità e decadenza. All’udienza del 19/10/2015, svoltasi in
primo grado, l’imputato aveva allegato di essere impossibilitato a rendere l’interrogatorio,
essendo affidatario dei propri figli e dei figli della cognata, tutti in minore età; il giudicante non
aveva accolto l’istanza di rinvio, presentata dal difensore, ritenendo irrilevante l’audizione del
Rutigliano, con conseguente lesione del contraddittorio e nullità dell’intero procedimento. 2.2
vizio di legittimità, ex art. 606, comma 1, lett. e), codice di rito, avendo la corte territoriale
ritenuto provata la responsabilità penale di Rutigliano, senza evidenziare se sussistessero o
meno le condizioni per una pronuncia di assoluzione ai sensi dell’art. 530, secondo, cod. proc.
pen., con conseguente carenza motivazionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato
Innanzitutto, secondo la giurisprudenza di legittimità, va osservato, in tema di impedimento
a comparire dell’imputato, che è sottratto al sindacato di legittimità il provvedimento, con cui il
giudice di merito rigetta l’istanza di rinvio del dibattimento sulla base di una motivazione
immune da vizi logici e giuridici, con la quale si dà ragione del fatto che l’impedimento dedotto
non riveste i caratteri di assolutezza richiesti dalla legge (Sez. 2, n. 36879 del 31/03/2017 dep. 25/07/2017, T, Rv. 27116701).
Nella fattispecie, all’udienza del 19/10/2015, la richiesta di rinvio, avanzata dalla difesa
dell’imputato fu rigettata, sulla base sia della mancata prova documentale dell’impedimento,
addotto a supporto dell’istanza di rinvio, sia della natura assoluta delle ragioni allegate come
preclusive della presenza al dibattimento dell’imputato, il che certamente, sotto un profilo
logico, non è oggetto a censura di alcun genere.

generiche equivalenti all’aggravante contestata, era stato condannato alla pena di mesi nove di

La legittimità del rigetto dell’istanza di rinvio è una ragione assorbente, rispetto alla
valutazione, che si assume viziata, circa la rilevanza dell’interrogatorio dell’imputato, con
conseguente insussistenza delle prospettate lesioni del diritto di difesa e del contraddittorio
processuale.
A ciò si aggiunga, da ultimo, con riferimento alla mancata applicazione della disposizione di
cui all’art. 530, c. n. 2, cod. proc. pen., che, nella sentenza impugnata, si dà contezza analitica
dell’accertamento della responsabilità penale dell’odierno ricorrente, in ordine al reato
contestatogli, sulla scorta dell’esatta coincidenza del rilievo di impronta, all’interno del caravan,

sedici particolarità.
2. Si deve, quindi, dichiarare l’inammissibilità del ricorso, con contestuale condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si reputa equo
determinare in C 2.000,00, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di somma
2.000,00, a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/01/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Caterina Mazzitelli

Paolo Antonio Bruno

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Roma, il 11

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identica a quella del dito medio della mano sinistra dell’imputato, per la corrispondenza di

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