Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19358 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19358 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: CALASELICE BARBARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CARIELLO BIAGIO, nato a Ispani il 13/11/1930

avverso la sentenza del 21/06/2016 della Corte di appello di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. M. Bastoni, che ha concluso chiedendo per la parte civile,
l’accoglimento delle conclusioni scritte depositate e la liquidazione delle spese
come da nota depositata;
udito il difensore, avv. E. Tramonti, in sostituzione dell’avv. G. Suadoni difensore
di fiducia dell’imputato, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Salerno ha parzialmente riformato la sentenza del
Tribunale di Vallo della Lucania del 29 maggio 2015, con la quale Biagio Cariello
era stato condannato per il reato di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen. alla pena
ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni nei confronti della parte
civile, pronunciando l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, con

2.

Avverso la pronuncia indicata ha proposto tempestivo ricorso per

cassazione il ricorrente, tramite il difensore di fiducia, deducendo:
– vizio di motivazione tenuto conto che la Corte territoriale si era limitata a
rilevare l’intervenuta prescrizione del reato, senza rispondere alle doglianze di
cui ai motivi di appello, quanto alla responsabilità dell’imputato e circa la
richiesta rinnovazione dell’istruttoria, posto che i testi avevano reso dichiarazioni
incompatibili con quanto emerso aliunde dall’istruttoria;
– omessa o contraddittoria motivazione sulla condanna al risarcimento del
danno, rispetto alla quale non sono stati presi in esame, in alcuna parte, i motivi
di appello e le ragioni per le quali, secondo l’impugnante, il fatto non
costituirebbe illecito risarcibile;
– omessa o illogica motivazione circa la sussistenza degli elementi materiali
e psicologici del reato, a fronte delle critiche mosse con l’atto di appello, in
alcuna parte esaminate;
– carenza di motivazione circa il danno civilistico arrecato, la sussistenza del
nesso causale e il tipo di danno risarcibile.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
3.1. In relazione al primo motivo si evidenzia che è noto il principio (Sez. U,
n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 24427401; Sez. 6, n. 44685 del
23/9/2015, N., Rv. 26556101; Sez. 5, n. 3869 del 7/10/2014 (dep. 2015),
Lazzari, Rv. 26217501; Sez. 2, n. 38049 del 18/7/2014, De Vuono, Rv.
26058601; Sez. 6, n. 16155 del 20/3/2013, Galati, Rv. 25566601) secondo il
quale è necessario, in caso di condanna in primo grado al risarcimento dei danni,
un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell’imputato ad opera del
giudice d’appello che dichiari estinto il reato per il quale sia intervenuta
condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati.
In linea con tale principio, si è affermato (Sez. 3, n. 12387 del 21/02/2017,

2

conferma delle statuizioni civili.

Preziosi, Rv. 270308) che, comunque, l’obbligo di motivazione da parte del
giudice di appello è rispettato anche quando, pur riferendosi alla mancanza di
prova dell’innocenza dell’imputato ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod.
proc. pen., nella sostanza, siano stati compiutamente esaminati i motivi di
impugnazione, operando un esauriente apprezzamento in ordine alla
responsabilità.
3.2. Nella specie il richiamo della Corte territoriale al complesso della

alla motivazione del primo giudice senza prendere, in alcuna parte, in
considerazione la pronuncia di primo grado, rispetto al contenuto dei motivi di
appello. A questi ultimi, a pag. 2 della sentenza, si fa richiamo soltanto generico
indicando di escludere che sussista, nei fatti, l’evidenza esatta dell’art. 129,
comma 2, cod. proc. pen., precisando che “né i motivi di gravame sono idonei a
smentire tale convincimento”.
Ciò tenuto conto del contenuto specifico di alcuni dei motivi di gravame
devoluti al giudice di secondo grado, con i quali, peraltro, si era invocata
l’assoluzione nel merito, ma anche l’ insussistenza del danno risarcibile, rispetto
ai quali gli argomenti esposti dalla Corte territoriale per respingere la richiesta
assolutoria, risultano del tutto mancanti. Sicché il lamentato difetto integra,
senz’altro, vizio di motivazione che impone l’annullamento con rinvio della
sentenza, onde colmare la descritta lacuna motivazionale.

4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe anche le atre
doglianze e determina l’annullamento della sentenza, con rinvio al giudice civile
competente per valore, in grado di appello (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013,
Sciortino, Rv. 256087), cui è riservata la decisione anche di ordine ad ogni
questione relativa alla richiesta liquidazione delle spese di parte civile.

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per
valore in grado di appello.
Così deciso il 17/01/2018

Il Presidente

Il Consigliere estensore
Barbara Calaselice

etopositato in C
Roma, lì q

Paolo Antonio Bruno

motivazione di primo grado risulta scarno ed è operato soltanto un mero rinvio

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