Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19358 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19358 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARTELLUCCI NOEMI N. IL 29/10/1990
avverso la sentenza n. 3137/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
28/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/01/2014

OSSERVA
Martellucci Noemi ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Venezia , in data 28-3-13 , che ha confermato , in punto di
responsabilità, la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputata è stata
condannata per il reato di cui all’art 372 cp, commesso in Verona il 18-10-10.
La ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla responsabilità poiché ella
colluttazione ; nonchè in ordine alla ravvisabilità della causa di non punibilità di cui
all’art 384 cp.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie , la Corte
d’appello ha evidenziato come la versione resa dalla Martellucci contrasti non solo
con quella della parte lesa , che era sanguinante in viso , come dichiarato dagli
operanti della Polfer , ma anche con quanto riferito dal compagno di viaggio
Ruggero. Né può sostenersi la ravvisabilità dell’esimente di cui all’art 584 cp perché
la Martellucci non aveva mai assunto la qualità di indagata né erano mai emersi
elementi di rilievo penale in ordine all’addebito ascrivibile al Peluso.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’ad 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende

non ha negato la lite intercorsa Fra il Peluso e il controllore e la conseguente

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 15-1-14.

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