Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19357 del 21/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19357 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Martino Eusanio, nato a Priverno il 28/03/1980
avverso l’ordinanza del 25/11/2014
del Tribunale di Tempio Pausania
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
udito il P.M., in persona del Sost.Proc.Gen. Marilia Di Nardo,
che ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Francesco Mocellin, che ha concluso,
chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 21/04/2015

1.Con ordinanza in data 25/11/2014 il Tribunale di Tempio Pausania rigettava l’appello
proposto nell’interesse di Eusanio Martino e Adam Caroli, indagati in ordine ai reati di cui agli
artt.544 ter e 727 cod.pen., avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Tempio
Pausania aveva respinto la richiesta di dissequestro di tutti gli animali appartenenti al Circo
Martin.
Premesso che in ordine al fumus si era formato il giudicato cautelare, rilevava il Tribunale
che gli elementi addotti dagli indagati non mutassero il quadro cautelare in ordine alla
necessità di mantenimento della misura.
Le consulenze prodotte dalla difesa facevano riferimento alle condizioni di salute degli
animali in periodo prossimo a quello in cui era intervenuta la misura cautelare ed erano
contrastate da tutti gli accertamenti disposti (erano anzi in contrasto con l’ultima perizia
disposta il 13/11/2014). Persistevano, quindi, le esigenze cautelari.
2.Ricorre per cassazione Eusanio Martino, a mezzo del difensore, denunciando la violazione
di legge, risultando la motivazione del provvedimento impugnato meramente apparente
ovvero del tutto inesistente.
Il Tribunale si è limitato a rilevare la divergenza esistente tra gli accertamenti tecnici,
ritenendo, senza alcuna motivazione, determinanti e prevalenti quelli disposti dal P.M.
Non ha dato conto quindi delle ragioni che l’inducevano a privilegiare questi ultimi rispetto
addirittura a quelli dei veterinari della ASL (soggetti “neutrali” rispetto alle parti) che, anche
con riferimento ad epoca successiva al sequestro, avevano attestato il benessere generale
degli animali
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del
cd.giudicato cautelare.
Con l’atto di appello venivano svolti specifici rilievi anche in ordine al fumus, che il Tribunale
non ha preso in considerazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 secondo motivo è generico e manifestamente infondato, non essendovi dubbio che in
ordìne al “fumus” si fosse formato il giudicato cautelare.
In tema di misure cautelari reali i distinti procedimenti incidentali previsti dall’art.322,
giudizio di riesame, e dall’art.322 bis cod.proc.pen., appello, hanno funzioni e limiti diversi.
Pertanto, non possono essere dedotti con l’appello, motivi che avrebbero dovuto essere
proposti con il riesame e ciò sia che il procedimento del riesame non abbia avuto successo
per l’istante sia che non sia stato neppure proposto, in quanto l’esaurirsi di una fase
procedimentale determina preclusioni endoprocessuali rigide” (ex multis Cass.pen. Sez.3
n.1708 del 16/1/2003).
Più specificamente, è stato ribadito che nel giudizio di appello proposto contro un sequestro
preventivo, possono essere dedotte solo questioni diverse da quelle relative alla legittimità
dell’imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni che giustificano il
mantenimento della misura, mentre il riscontro del “fumus delicti” è riservato alla fase del
riesame. Ne consegue l’inammissibilità del gravame che deduca per la prima volta in sede di
appello motivi inerenti unicamente alla carenza, nel momento genetico della misura, delle
condizioni previste dall’art.321 cod.proc.pen. (cfr. Cass.pen.sez. 6 n.5016 del 26/10/2011).
2.Correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto che dovessero essere esaminati solo gli
elementi “nuovi” in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari.
La motivazione sul punto è, però, assolutamente apodittica ed apparente.
E’ vero che, a norma dell’art.325 cod.proc.pen., il ricorso per cassazione può essere proposto
soltanto per violazione di legge.
Secondo le Sezioni Unite di questa Corte ( sentenza n.5876 del 28.1.2004, P.C. Ferazzi in
proc. Bevilacqua, Rv.226710), nella nozione di “violazione di legge” rientrano, però, la
mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in
quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l’art.125

2

RITENUTO IN FATTO

cod.proc.pen., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta
illogicità della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite
lo specifico ed autonomo motivo di ricorso dall’art.606 lett.e) cod.proc.pen..
Il Tribunale, pur dando atto della documentazione prodotta dalla difesa ed in particolare delle
consulenze tecniche, si è sostanzialmente sottratto all’esame delle stesse, limitandosi
sbrigativamente ad affermare che esse divergevano da quelle in atti / ed a privilegiare, senza
spiegarne le ragioni, gli accertamenti tecnici disposti dal P.M.
3.L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Tempio Pausania.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Tempio Pausania.
Così deciso in Roma il 21/04/2015

(41,-0LJ

P. Q. M.

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