Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19357 del 17/01/2018

Penale Sent. Sez. 5 Num. 19357 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 23/03/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO
LIGNOLA
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 17/01/2018

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano
confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 3.3.2015,
aveva condannato A.A. alla pena ritenuta di

parte civile costituita, Sottile Walter, al quale veniva riconosciuta anche
una provvisionale, in relazione ai reati ex artt. 588, co. 1 e 2; 81, 582,
583, co. 1, n. 2), in rubrica ascrittigli.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
l’imputato, lamentando, violazione di legge e vizio di motivazione, in
ordine al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa
ex art. 52, c.p., in quanto la corte territoriale, nell’escludere la possibilità
di riconoscere la suddetta scriminante sul presupposto che l’intenzione
dell’imputato di prendere parte alla rissa risulti incompatibile con la
scriminante invocata, ha omesso di valutare l’esatta scansione
temporale dello svolgimento dei fatti, così come ricostruiti nell’atto di
appello, ricostruzione determinante per connotare l’atteggiamento del
A.A. come meramente difensivo rispetto agli attacchi subiti, sicché, ad
avviso del ricorrente, la legittima difesa appare configurabile, nel caso in
esame, alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità,
che riconosce l’operatività della legittima difesa anche nel caso del reato
di rissa, in tutte quelle ipotesi eccezionali nelle quali “sussista una
reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, un’offesa che
per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto
nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta”.; 2) contraddittorietà della
motivazione, in relazione al secondo motivo di appello, in quanto la corte
territoriale, nel ricostruire i fatti per cui è processo, ha tenuto conto
anche delle dichiarazioni dei coimputati, che non posso ritenersi
attendibili, per cui nemmeno la ricostruzione dei fatti basata sulle loro
dichiarazioni poteva essere posta a fondamento della dichiarazione di
penale responsabilità in capo al A.A.; 3) vizio di motivazione, con

giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della

riferimento alle disposte statuizioni civili, nella parte in cui la corte
territoriale ha ritenuto del tutto equa la quantificazione della
provvisionale al cui pagamento in favore della costituita parte civile il
A.A. è stato condannato, senza tacere che l’eventuale pagamento della

evidente danno, nell’ipotesi in cui egli dovesse provvedere al recupero
della somma versata, in caso di sentenza di assoluzione, atteso che il
Sottile è soggetto disoccupato.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
4.

Ed invero con esso il ricorrente espone, peraltro genericamente,

censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e
diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza
individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli
dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di
giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. V, 22.1.2013, n. 23005, rv.
255502; Cass., sez. I, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez. VI,
3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. III, 27.9.2006, n. 37006,
rv. 235508).
5.

Inoltre, in relazione al contenuto delle dichiarazioni su cui si

concentrano i rilievi dell’imputato, non può non rilevarsi la violazione, da
parte di quest’ultimo, del principio della cd. autosufficienza del ricorso,
secondo cui anche in sede penale, allorché venga lamentata l’omessa o
travisata valutazione di specifici atti processuali, è onere del ricorrente
suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa
allegazione ovvero la trascrizione dell’integrale contenuto di tali atti,
dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto,
salvo che il “fumus” del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla
stessa articolazione del ricorso (cfr. Cass., sez. I, 17/01/2011, n. 5833,
G.), circostanza non sussistente, in tutta evidenza, nel caso in esame.
La decisione della corte territoriale sulla impossibilità di configurare la
scriminante della legittima difesa, risulta del tutto condivisibile, in
quanto conforme ai principi da tempo affermati al riguardo

provvisionale da parte dell’imputato potrebbe causare a quest’ultimo un

dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo
cui è inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della
legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente
animati dall’intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di
pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che

eccezionalmente riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti
voluti dalla legge, vi sia stata un’azione assolutamente imprevedibile e
sproporzionata, ossia un’offesa che, per essere diversa e più grave di
quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso
ingiusta (cfr.,

ex plurimis,

Cass., sez. V, 19.2.2015, n. 32381, rv.

265304; Cass., sez. V, 9.10.2008, n. 4402, rv. 242596).
Orbene, come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza di
primo grado (che costituisce un prodotto unico con quella oggetto di
ricorso, in quanto le due sentenze hanno utilizzato criteri omogenei di
valutazione e seguito un apparato logico argomentativo uniforme: cfr.
Cass., sez. 3, 1.2.2002, n. 10163, rv. 221116), in cui è stata operata
un’approfondita ricostruzione dei fatti, alla luce delle risultanze
processuali e di uno specifico esame critico delle dichiarazioni, tra gli
altri, del A.A. e del Sottile Walter, messe a confronto con ulteriori
elementi di prova, è possibile affermare con assoluta certezza che il
A.A. ed il Sottile diedero vita ad una colluttazione reciproca, in cui
vennero coinvolti Sottile Matteo Maurizio e Bordogna Viviana, all’esito
della quale entrambi riportarono lesioni personali, che per il Sottile
furono di particolare gravità, avendo egli riportato, in conseguenza
dell’avulsione dei due incisivi inferiori, l’indebolimento permanente
dell’organo della masticazione.
Correttamente, dunque, il tribunale, nell’escludere il riconoscimento
della legittima difesa, ha evidenziato come, ferma restando la mancanza
di un valido motivo di insorgenza della lite, “non appare verosimile che
le lesioni cagionate dal A.A., vista la loro gravità, siano ascrivibili ad
una condotta tesa a legittimamente tutelare la propria incolumità,
seppur con modalità eccedenti rispetto all’offesa subita, stante che

3

la loro difesa non può dirsi necessitata; essa può, tuttavia, essere

l’imputato non si è sottratto al pericolo, bensì ha consapevolmente scelto
di reagirvi (cfr. pp. 1-9).
A fronte di tale argomentare, condiviso integralmente dalla corte
territoriale, del tutto conforme ai principi in materia di legittima difesa

23.1.1992, n. 5414, rv. 190293), il ricorrente oppone rilievi di natura,
come si è detto, meramente fattuale, senza nemmeno soffermarsi sul
profilo della impossibilità o meno del A.A. di sottrarsi, senza
compromettere la sua dignità, alla presunta situazione di pericolo
venutasi a creare, piuttosto che accettarla.
Anche il secondo motivo di ricorso presenta i medesimi limiti del primo,
essendo fondato sempre su rilievi di natura fattuale, volti a prediligere la
versione dei fatti fornita dal A.A..
Non scrutinabile, in quanto generico e tale da sollecitare una valutazione
di merito, appare, infine, l’ultimo motivo di ricorso, senza tacere che le
questioni attinenti alla provvisionale non possono formare oggetto di
ricorso per cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 27.1.2015, n.
18663, rv. 263486).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune
da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità
(cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17.1.2018.
Il Consigliere Es

sore

Il Presidente

Iteposibeto in
Roma,

affermati dalla giurisprudenza di legittimità (si veda anche Cass., sez. I,

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