Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19357 del 15/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19357 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da: .
SERRA ALESSANDRO N. IL 08/06/1967
avverso la sentenza n. 530/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 20/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 15/01/2014

OSSERVA

Serra Alessandro ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Cagliari — Sez. dist. di Sassari , in data 20-2-13 , che ha confermato, in
punto di responsabilità, la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato
condannato per il reato di cui all’ad 385 cp.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione , in ordine al riconoscimento delle
recidiva .
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di
legittimità , collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di
merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla
dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle
ragioni del decisum. Nel caso di specie , la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai
due precedenti penali da cui è gravato l’imputato.
Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto
dichiarato inammissibile , a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della
cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille
Così deciso in Roma il 15-1-14.

circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata

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