Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19357 del 05/10/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19357 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI GIURO GAETANO

sul ricorso proposto da:
COCCIMIGLIO GIUSEPPE nato il 09/08/1991 a LAMEZIA TERME

avverso l’ordinanza del 11/11/2015 del GIP TRIBUNALE di LAMEZIA TERME
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/-s-entite le conclusioni del PG
C/

\–.

c,..

Udit i difensor Avv.;

,., e,

Data Udienza: 05/10/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ ordinanza in epigrafe indicata, il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice
dell’esecuzione, rigettava l’istanza formulata nell’interesse di Coccimiglio
Giuseppe, tesa ad ottenere la declaratoria di nullità dell’ordine di
carcerazione n. 12/2015 SIEP, depositato in data 18/03/2015, previa

dell’interessato. Detta ordinanza premetteva che nell’ istanza proposta si
era affermato che l’ordine di esecuzione era stato erroneamente
notificato ad un difensore – e precisamente all’ Avv. Francesco
Gambardella – erroneamente indicato come difensore di fiducia nella fase
del giudizio, mentre il Coccimiglio in detta fase era stato difeso dal
difensore istante, Avv. Antonio Larussa, e che, pertanto, non essendo
stata effettuata la notifica di detto ordine nei trenta giorni a quest’ultimo,
come prescritto a pena di nullità ai sensi del combinato disposto degli
artt. 656, comma 4 e 655, comma 5 cod., l’ordine andava dichiarato
nullo. Il Giudice a quo rilevava che la circostanza dell’erronea indicazione
del difensore di fiducia nell’ ordine di carcerazione non importava nullità
dello stesso, sia perché al momento dell’emissione di detto ordine il
Coccimiglio non aveva ancora nominato un difensore di fiducia per la fase
esecutiva, sia perché detto ordine conteneva sempre l’indicazione di un
difensore – Avv. Gambardella – pur se erroneamente indicato, sia perché
un eventuale difensore d’ufficio correttamente nominato non aveva
legittimazione ad esperire rimedi alternativi trattandosi di ordine di
carcerazione non sospendibile, sia, infine, perché l’Avv. Larussa non
aveva diritto alla notifica, siccome nominato difensore di fiducia
dall’imputato nella fase di cognizione e per la fase esecutiva solo in data
postuma all’emissione dell’ordine di carcerazione. Per tali motivi il G.i.p.
riteneva non fondata l’istanza difensiva, rigettandola.

2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione,

tramite il proprio difensore, Coccimiglio Giuseppe, chiedendone
l’annullamento per erronea applicazione degli artt. 655 e 656 cod. proc.
pen. e vizio di motivazione. Invero, il difensore evidenzia : – come, ai
sensi del comma quinto dell’ art. 655 cod. proc. pen., la notifica
dell’ordine di carcerazione andasse effettuata, a pena di nullità, entro
trenta giorni dall’emissione al difensore nominato dall’interessato o al

1

sospensione della sua esecuzione e conseguente immediata scarcerazione

difensore di ufficio; – come nessuna valenza debba essere riconosciuta
all’erronea indicazione del difensore di fiducia da parte di detto ordine,
considerata comunque l’indicazione fiduciaria dell’Avv. Larussa avvenuta
in sede di notificazione del provvedimento – atteso che prima il
Coccimiglio non poteva sapere dell’esistenza di detto ordine – in costanza
della quale nessuna nomina di difensore d’ufficio ovvero notifica al
difensore del merito erroneamente indicato poteva essere fatta; – come,

quanto in violazione dell’art. 655 ultimo comma cod. proc. pen., oltre che
illogicamente motivata, la decisione del Giudice dell’esecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
Non risulta integrata alcuna violazione di norme processuali penali
dal rigetto dell’incidente di esecuzione proposto dal Coccimiglio. Né è
configurabile nell’ordinanza impugnata alcun vizio di motivazione.
Preliminarmente va osservato che nella fase di esecuzione non
spiega effetti la nomina del difensore di fiducia effettuata nel giudizio di
merito, salvo che per quanto riguarda la notifica dell’ordine di esecuzione
e del pedissequo decreto di sospensione, secondo la disposizione
espressa dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., preordinata a
consentire la proposizione delle istanze da essa stessa previste e non
suscettibile di interpretazione analogica (Sez. 1, n. 30366 del 22/05/2003
– dep. 18/07/2003, Carraro, Rv. 22549901).
Orbene, nel caso di specie, non trova applicazione il disposto
normativo appena menzionato, di cui non ricorrono i presupposti

quoad

poenam, ma l’art. 655, comma 5 cod. proc. pen., che prevede che la
notifica dei provvedimenti del pubblico ministero di cui al titolo secondo,
tra cui anche l’ordine di esecuzione della pena detentiva, deve avvenire a
pena di nullità entro trenta giorni dall’emissione al difensore nominato
dall’interessato o in mancanza a quello designato – a norma dell’art. 97
cod. proc. pen. – dal P.m..
In assenza, quindi, di una nomina di un difensore di fiducia per la
fase di esecuzione, essendo intervenuta solo successivamente alla
notifica dell’ ordine di carcerazione quella dell’ Avv. Larussa, che quindi
non aveva diritto alla notifica, l’ ordine, in applicazione della disposizione

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pertanto, debba ritenersi nullo l’ordine di carcerazione ed errata, in

normativa appena menzionata, andava notificato al difensore designato
dal P.m..
Tanto premesso, ritiene la Corte che l’ indicazione del difensore cui
notificare l’ordine di carcerazione, erronea, in quanto lo stesso è indicato,
anziché come difensore d’ufficio, quale legale di fiducia della fase di
merito, non comporti alcuna nullità, contrariamente a quanto dedotto nel
ricorso in esame. Invero, prescindendo da quanto sottolineato

rimedi alternativi, trattandosi di ordine di carcerazione non sospendibile”,
detto errore non ha privato il condannato dei diritti fondamentali
riconosciuti dal codice di rito in relazione all’ art. 24 Cost., atteso che come correttamente rilevato dall’ordinanza impugnata – “l’ordine di
carcerazione contiene pur sempre l’indicazione di un difensore”, e che ad
esso ha fatto seguito l’invio all’UNEP di Lamezia Terme per una notifica
nei termini di legge – che si dà per fatta e comunque non è stata oggetto
di contestazione – a detto difensore, in uno con la notifica al condannato,
che risulta ritualmente avvenuta.
Non determina nullità la violazione delle regole per l’individuazione
del difensore da nominare d’ufficio, perché non incide sul diritto
all’assistenza difensiva dell’imputato (Sez. 3, n. 20935 del 11/03/2009 dep. 19/05/2009, Anselnni e altri, Rv. 243620: fattispecie nella quale al
difensore, erroneamente qualificato come difensore di fiducia senza che
fosse mai intervenuta rituale nomina, erano stati notificati in ogni stato e
grado tutti gli atti processuali, ciò che avrebbe determinato, secondo la
doglianza disattesa dalla Corte, sia l’omessa individuazione del difensore
di ufficio sia l’omessa comunicazione al reo della facoltà di nominarne uno
di fiducia).

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del Coccimiglio al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

dall’ordinanza impugnata circa l’assenza di “legittimazione ad esperire

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