Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19356 del 21/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19356 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Gori Ermanno, nato il 01/02/1931
avverso l’ordinanza del 18/06/2014
del Tribunale di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
udito il P.M., in persona del Sost.Proc.Gen. Marilia Di Nardo,
che ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso.

1

Data Udienza: 21/04/2015

1.Con ordinanza in data 18/06/2014, il Tribunale di Firenze, pronunciando in sede di rinvio a
seguito della sentenza della Corte di Cassazione, sez. 4, n.10529/2014, confermava
l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Firenze il 20/04/2012, con la quale era stato
disposto il sequestro conservativo su richiesta della parti civile nel procedimento a carico di
Yu Chengmao ed altri, imputati del reato di omicidio colposo per violazione della normativa in
materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Dopo aver richiamato la sentenza di annullamento, assumeva il Tribunale che il difensore di
parte civile aveva prodotto gli atti dell’udienza preliminare e copia del verbale dell’udienza
preliminare del 22/11/2011, nel corso della quale era avvenuta la costituzione di parte civile,
nonché la richiesta di citazione del responsabile civile. Il G.i.p. aveva rinviato all’udienza del
17/4/2012 per la costituzione del responsabile civile ed a tale udienza, non essendo comparso,
aveva provveduto in ordine alla richiesta di sequestro conservativo.
Dava atto, infine il Tribunale, che il Giudice monocratico, con ordinanza in data 22/10/2012,
aveva rigettato la richiesta di declaratoria di nullità della citazione del responsabile civile per
l’udienza preliminare.
Tanto premesso, riteneva il Tribunale che tale provvedimento costituisse un fatto nuovo non
valutato in sede di legittimità, per cui, in applicazione del principio di assorbimento del
giudizio cautelare nel giudizio di merito, fosse preclusa una nuova valutazione della stessa
questione di diritto.
2.Ricorre per cassazione Ermanno Gori, quale legale rappresentante della “Asa
Elettromeccanica srl”, a mezzo del difensore, denunciando l’erronea e/o inesatta applicazione
degli artt.316,318,324 cod.proc.pen. in relazione all’art.83 cod.proc.pen., nonché la manifesta
illogicità della motivazione in ordine all’art.627 cod.proc.pen.
Il Tribunale, sul presupposto del principio dell’assorbimento del giudizio cautelare in quello
di merito, ha risolto ogni questione confermando l’ordinanza del G.i.p.
Dalla stessa ordinanza del G.i.p. emerge, però, l’obiettiva mancanza dei requisiti della
chiamata in giudizio, con conseguente carenza di legittimazione della società “Asa
Elettromeccanica” nel procedimento penale. Il decreto di citazione era, infatti, privo della
indicazione obbligatoria della domanda. Era, pertanto, illegittimo il sequestro conservativo
disposto sul bene della società.
Peraltro “Asa Elettromeccanica” ha stipulato contratto di locazione con soggetto poi imputato
dell’omissione e/o violazione delle cautele indicate come causa dell’evento in danno della
parte civile.
Il Tribunale ha omesso di motivare in ordine alla pregiudiziale questione della correttezza
della chiamata in causa del responsabile civile, evidenziando l’esistenza di altro provvedimento
(neppure richiamato per relationem) reso nel giudizio di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2.11 Tribunale ha rilevato che, rispetto alla sentenza di annullamento della sez. 4 del
27/11/2013, con cui si demandava al Giudice del rinvio di accertare se la citazione del
responsabile civile contenesse gli elementi previsti dall’art.83 cod.proc.pen., fosse intervenuto
un fatto nuovo, non considerato dal Giudice di legittimità e rappresentato dall’ordinanza
emessa dal Tribunale monocratico in data 27/10/2012.
Con tale ordinanza, decidendo nel contraddittorio delle parti, il Tribunale monocratico aveva
rigettato l’eccezione di nullità del decreto di citazione emesso nei confronti del responsabile
civile, “Asa Elettromeccanica s.r.l.”, in persona del legale rappresentante, Gori Ermanno.
2.1. E, sulla base di siffatto presupposto fattuale, ha correttamente ritenuto il Tribunale che
la decisione sul punto da parte el Giudice di merito non potesse più essere proposta in sede
incidentale.

2

RITENUTO IN FATTO

2.2. Il ricorrente, invece, di confutare, in diritto, siffatta valutazione, si limita a ribadire
l’omesso esame del “contenuto” della citazione e a lamentare il mancato richiamo per
relationem del provvedimento reso nel giudizio di merito.
Ma il Tribunale si è limitato a richiamare l’ordinanza 22/10/2012 del Tribunale monocratico
(peraltro non contestata dal ricorrente) e a rilevare che sulla questione era intervenuta
decisione nel giudizio di merito, che precludeva l’esame della stessa questione in sede
cautelare. Tale preclusione rendeva di tutto inutile la condivisione o meno della ordinanza da
parte del Giudice del procedimento incidentale.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 21/04/2015
Il Consiglier

Il Presidente

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto, infatti, che, in applicazione del
principio di assorbimento (del giudizio cautelare nel giudizio di merito), fosse precluso il
riesame della medesima questione.
Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, invero, al Giudice dell’appello cautelare
è precluso pronunciare su questioni incidentali decise dal Giudice della cognizione. (Cass. sez.
1 n.12423 del 6/02/2008).
Anche per Sez. 3 n.12423 del 6/02/2008, in tema di costituzione di parte civile, la decisione
del giudice del procedimento principale in ordine alle questioni di ammissibilità ed esclusione
della suddetta parte, preclude che le medesime questioni possano essere riproposte in sede
cautelare.

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