Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19356 del 20/02/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19356 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: ZAZA CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Centonze Pietro Giuseppe, nato a Marsala il 19/03/1975
avverso l’ordinanza del 07/06/2012 del Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Marsala
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso;
RITENUTO IN FATrO
Con il provvedimento impugnato, pronunciato a seguito di rinvio dalla
cassazione, l’istanza di riconoscimento della continuazione fra i fatti di cui a
diverse sentenze di condanna emesse nei confronti di Pietro G’ seppe Centonze
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Data Udienza: 20/02/2013
veniva accolta limitatamente a talune delle sentenze indicate, rigettandosi
l’istanza nel resto.
Il condannato ricorrente deduce, sulla disposizione reiettiva, illogicità della
motivazione rispetto ai principi stabiliti con la sentenza di annullamento con
rinvio della Corte di Cassazione del 17/01/2012, con riguardo alla valutazione
dello stato di tossicodipendenza del condannato ed alle specifiche ragioni di
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La censura di genericità dalla motivazione è invero generica nel riferimento
ad una valutazione della condizione di tossicodipendenza che il provvedimento
impugnato affrontava nei termini, conformi ai principi in materia,
dell’insufficienza di detto elemento a determinare ex se il riconoscimento del
vincolo della continuazione, potendo lo stesso concorrere con altri rilevanti a tal
fine (Sez. 4, n. 33011 dell’08/07/2008, Tarallo, Rv. 241005; Sez. 5, n. 10797
del 23/02/2010, Riolfo, Rv. 246373; Sez. 1, n. 39287 del 13/10/2010, Presta,
Rv. 248841); osservando i giudici di merito, in questa prospettiva, che la
distanza nel tempo dei fatti per i quali veniva esclusa la continuazione, rispetto
agli altri oggetto dell’istanza, non consentiva per l’appunto di collegare lo stato di
tossicodipendenza con ulteriori dati significativi.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 27/09/2012
Il Consigliere e
sore
Depositata,
ncelleria II Presid
esclusione della continuazione.