Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19356 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19356 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BENEDETTO NICO MARIANO N. IL 01/01/1983
avverso la sentenza n. 1427/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del
11/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte di appello di Messina con la sentenza indicata in epigrafe

confermava la decisione di primo grado con la quale Nico Mariano Benedetto
veniva condannato, all’esito del giudizio abbreviato, con l’attenuante del
risarcimento del danno equivalente alla aggravante contestata, alla pena
specificamente indicata per il reato di cui agli artt. 423 e 425 n. 2 cod. pen..

personalmente.
Denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla
valutazione della prova della responsabilità non avendo valutato la Corte di
appello le doglianze del ricorrente.
Contesta, altresì, la motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza
della circostanza attenuante del risarcimento del danno sulla ritenuta
aggravante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
I motivi, invero generici, sono manifestamente infondati, atteso che la Corte
territoriale ha dato atto delle ragioni della decisione con motivazione compiuta e
immune dai vizi dedotti, tenendo conto anche dei rilievi difensivi.
Il ricorrente, quindi, si limita a chiedere una non consentita rivalutazione di
quanto accertato nel processo.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro
1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille) alla
cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 dicembre 2013.

2. Avverso la citata sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

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