Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19356 del 05/10/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19356 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GARGIULO VALENTINO nato il 10/04/1946 a NOCERA INFERIORE

avverso l’ordinanza del 27/10/2015 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

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Data Udienza: 05/10/2016

Letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del dott.
Aurelio Galasso, Sostituto Procuratore della Repubblica presso questa
Corte, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

camera di consiglio, il Tribunale di Nocera Inferiore, richiamati gli artt. 127
e 130 cod. proc. pen., disponeva che la sentenza n. 1285/15, emessa il 6
luglio 2015 dallo stesso giudice nei confronti di Gargiulo Valentino e recante
la declaratoria di estinzione per oblazione di reati in materia di armi,
venisse corretta aggiungendo le parole

«confisca e trasmissione

all’artiglieria territorialmente competente delle armi e delle munizioni in
sequestro».

2. L’avv. Michele Alfano, difensore del Gargiulo, ha proposto ricorso
per cassazione depositato il 12 novembre 2015, con il quale si deduce
erronea applicazione della legge penale sulla confisca in relazione all’art. 7
CEDU, sostenendo che la confisca è stata disposta arbitrariamente, poiché
ai sensi di tale norma non è prevista dalla legge.

3.

Questo Collegio osserva che il ricorso è manifestamente

infondato. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che la confisca
prevista dall’art. 6, I. 22 maggio 1975, n. 152 è obbligatoria per tutti i
delitti ed alle contravvenzioni concernenti le armi, anche in caso di
declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nel
caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell’arma a
persona estranea al reato medesimo (Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015 dep. 18/12/2015, PG in proc. Costantini, Rv. 265409; Sez. 1, n. 1806 del
04/12/2012 – dep. 15/01/2013, Scotti, Rv. 254213). È stato anche
precisato che la procedura di correzione degli errori materiali è applicabile
nel caso in cui la sentenza abbia omesso di statuire in ordine ad un’ipotesi
di confisca obbligatoria (Sez. 6, n. 2944 del 12/11/2009 – dep.
22/01/2010, Rubino, Rv. 24613101).

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai
sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al

2

Ci’:

1. Con ordinanza del 27 ottobre 2015, a seguito di udienza in

pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
1.500,00 alla cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 la sussistenza della ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 5 ottobre 2016.

P. Q. M.

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