Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19355 del 17/01/2018
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19355 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MAZZITELLI CATERINA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANIA
COCO SAMUELE nato il 30/07/1978 a CATANIA
avverso la sentenza del 07/11/2016 del TRIBUNALE di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO
LIGNOLA
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio
Udito il difensore
Data Udienza: 17/01/2018
Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Lignola Ferdinando .., ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza, emessa in data 7/11/2016, il Tribunale di Catania assolveva Coco Samuele,
perché il fatto non costituisce reato ex art. 54 cod. pen., dal reato, di cui agli art. 624 e 625 n.
3 cod. pen., per essersi impossessato di energia elettrica, sottraendola dal contatore
nel luglio 2015 (fatto accertato, in Catania, il 7 maggio 2016).
2. Il P.G., presso la Corte d’Appello di Catania, ha proposto ricorso per cassazione, con cui
deduce la violazione e l’erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett. b),
codice di rito, in relazione agli 54, 624 e 625, cod. pen.. Parte ricorrente afferma che, secondo
gli orientamenti di legittimità, il bisogno economico, individuato dal giudice di merito quale
causa di necessità, non soddisfa i requisiti di cui all’art. 54, cod. pen., per il difetto degli
elementi di attualità e inevitabilità del pericolo, sussistendo possibilità alternative, per
sopperire a carenze finanziarie, quale, ad es., il ricorso ad istituti di assistenza sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’esimente dello stato di necessità postula il pericolo
attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente
illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno
economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non
criminalmente rilevanti (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016 – dep. 29/08/2016, Mbaye, Rv.
26764001).
E ciò in evidente correlazione con la prospettazione normativa, legata alla necessità di
salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile,
requisito, quest’ultimo, eludibile, per l’appunto, mediante il ricorso al supporto, di natura
pubblica o privatistica, elargito dagli enti di assistenza.
2. Si deve, pertanto, annullare il provvedimento impugnato, con rinvio ad altra sezione del
Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Catania.
Così deciso il 17/01/2018.
dell’abitazione, mediante rottura dei sigilli, apposti, al momento della cessazione della fornitura