Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19355 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19355 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PATALANO GIUSEPPE N. IL 03/02/1973
avverso la sentenza n. 6124/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
19/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/12/2013

v

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava la
sentenza di primo grado con la quale Giuseppe Patalano è stato condannato alla pena
indicata in relazione al reato di cui all’art. 2 legge n. 1423 del 1956.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, rilevando il vizio
della motivazione non avendo la Corte di appello indicato le ragioni di fatto e di diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, attesa la palese ed assoluta
genericità delle doglianze,poste a fondamento dell’imputazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna de la>
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 419 ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 13 dicembre 2013.

della decisione.

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