Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19354 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19354 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONGIORNO IVAN N. IL 10/06/1978
avverso la sentenza n. 4104/2013 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
03/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Lecce applicava la pena indicata a Ivan Bongiorno in relazione al
di cui all’art. 75 comma 2 d.lgs. n. 159 del 2011.

2. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
denunciando il vizio della motivazione.

d’interesse, avendo il ricorrente formalmente rinunciato allo stesso.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616
cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 13 dicembre 2013.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza

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