Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19354 del 05/10/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19354 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI GIURO GAETANO

sul ricorso proposto da:
SPECA CESARE nato il 09/10/1965 a SAN BENEDETTO DEL TRONTO

avverso l’ordinanza del 04/03/2015 della CORTE APPELLO di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lettefsent-ite le conclusioni del PG
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Data Udienza: 05/10/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano,
in funzione di Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza formulata
nell’interesse di Speca Cesare di declaratoria di non esecutività della
sentenza di condanna emessa nei confronti del medesimo dalla Corte di
appello di Milano in data 10/05/2010, definitiva il 31/10/2010 ( e/o di

notificazione), per irregolare notifica dell’estratto contumaciale della
sentenza, che si assumeva effettuata al domicilio reale a mani della
madre convivente e non al domicilio eletto. Il Giudice a quo rilevava che
sulla vicenda erano intervenute già due decisioni di annullamento con
rinvio di questa Corte e precisamente una prima del 21/01/2014, per
essere stato il provvedimento reiettivo del Giudice dell’esecuzione
adottato de plano e non con il contraddittorio tra le parti, ed una seconda
in data 02/12/2014, con la quale, a seguito dell’affermazione del principio
secondo cui non era regolare la notifica dell’estratto contumaciale non nel
domicilio ritualmente eletto, ma nella residenza dell’interessato a mani di
un convivente, si era rimessa al Giudice dell’esecuzione la verifica circa la
esistenza e la ritualità della elezione di domicilio del condannato presso il
suo difensore. E in sede di rinvio il suddetto, rilevato che allo stesso era
demandata detta verifica, respingeva nuovamente l’incidente di
esecuzione, sull’assunto che l’elezione di domicilio in atti era irrituale e
quindi non valida, donde la regolarità della notifica dell’estratto
contumaciale presso il domicilio reale nelle mani di familiare convivente.

2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione,

tramite il proprio difensore, Speca Cesare, chiedendone l’annullamento
per violazione di legge e vizio di motivazione. Invero, contrariamente a
quanto ritenuto dal Giudice dell’esecuzione, l’elezione di domicilio
trasmessa via fax deve ritenersi, secondo la difesa, effettivamente
ricevuta in quanto la sentenza contumaciale di primo grado veniva
ritualmente notificata al domicilio eletto ed anche il decreto di fissazione
dell’udienza d’appello era notificato presso il difensore di fiducia. Il
difensore rileva che l’ atto di nomina del medesimo come difensore di
fiducia contenente l’elezione di domicilio presso il suo studio era stato
depositato in originale presso la cancelleria del Tribunale di Fermo,

ai

sospensione dell’esecuzione di detta sentenza per inesistenza della

dovendosi escludere che agli atti vi fosse “solo un semplice fax della
delega al difensore di fiducia con l’elezione di domicilio”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
Non risulta integrata alcuna violazione di norme processuali penali

Il giudice a quo correttamente rileva che la notifica dell’ estratto
contumaciale della sentenza di appello è rituale, in quanto svolta al
domicilio reale dell’ imputato nelle mani della madre dello stesso quale
familiare convivente.
E ciò in assenza di una regolare elezione di domicilio presso il
difensore, che quest’ultimo non documenta, limitandosi ad affermare
l’avvenuto deposito dell’atto presso la cancelleria del Tribunale di Fermo
senza fornire alcun riscontro a dette affermazioni.
Non potendosi ritenere tale il fax in atti di “delega e procura
speciale” al difensore contenente elezione di domicilio sottoscritta dallo
Speca con attestazione di autentica da parte del difensore, nel quale,
come correttamente evidenziato dal Giudice a quo, “non è infatti indicato
il destinatario, non ne è certa la ricezione da parte dell’ufficio giudiziario e
la relativa data” e “che risulta privo altresì di ogni attestazione in tal
senso da parte della cancelleria, requisiti i suddetti in alcun modo
surrogabili…dalla mera presenza dell’atto stesso tra gli atti del
procedimento, privo però, come detto, di alcuna attestazione di deposito
o di ricezione”.
E ciò in conformità al dettato dell’art. 162 cod. proc. pen., come
interpretato da costante giurisprudenza di legittimità, che individua
l’elezione di domicilio come un atto personale a forma vincolata, da
compiersi esclusivamente secondo le modalità indicate da detto articolo.

L’ art. 162, comma 1, cod. proc. pen. richiede che la dichiarazione di
elezione di domicilio sia raccolta a verbale o sia spedita per telegramma o
per lettera raccomandata con firma dell’imputato autenticata dal notaio o
dal difensore. Ne consegue che non costituisce valida elezione di
domicilio, attesa la formalità richiesta dal legislatore, la dichiarazione
depositata o fatta pervenire in cancelleria senza l’osservanza delle
predette forme (Sez. 6, n. 33085 del 12/06/2003 – dep. 05/08/2003,
Conte, Rv. 22666501 : nella specie la Corte non ha ritenuto che fossero

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dal rigetto dell’incidente di esecuzione proposto dallo Speca.

osservate le formalità previste, in quanto mancava la verbalizzazione del
cancelliere e non vi era l’autentica della sottoscrizione dell’imputato).

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna dello Speca al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

P. Q. M.

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