Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19353 del 21/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19353 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Piserà Antonio, nato a Tropea il 04/01/1949
avverso il decreto del 19/01/2011
del G.i.p. del Tribunale di Vibo Valentia
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
lette le richieste del P.M., in persona del Sost.Proc.Gen. M.
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso, chiedendo annullarsi
senza rinvio il provvedimento impugnato.

Data Udienza: 21/04/2015

RITENUTO IN FATTO

2.Ricorre per cassazione Antonio Piserà, a mezzo dl difensore, per violazione di legge.
Premette che in data 25/09/2009 aveva presentato alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Vibo Valentia denuncia-querela nei confronti dei componenti la famiglia D Grande
per violazione della normativa di cui al DPR 380/2001 e per il reato di cui all’art.660 cod.pen,
chiedendo espressamente di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione.
Nonostante tale espressa richiesta, il G.i.p. aveva emesso il decreto di archiviazione senza
previo avviso della richiesta dl P.M.
L’omessa notifica di tale richiesta ha leso il diritto del denunciante di partecipare al
contraddittorio, con conseguente nullità insanabile del decreto di archiviazione emesso de
plano?
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2. Antonio Piserà, nel presentare la denuncia alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia,
aveva fatto richiesta espressa di essere avvisato in caso di archiviazione del procedimento.
Della notifica al denunciante della richiesta di archiviazione del P.M. (ed anche dello stesso
decreto di archiviazione) non vi è, però, traccia agli atti.
3.L’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa, che abbia manifestato
la volontà di esserne informata, lede il diritto di quest’ultima di proporre opposizione ai sensi
del comma 3 dell’art.408 cod.proc.pen., sicchè il successivo decreto di archiviazione è affetto
da nullità ed è ricorribile in cassazione, stante l’identità della “ratio” normativa con l’ipotesi
dell’art.409 stesso codice avverso l’ordinanza di archiviazione disposta dal giudice per le
indagini preliminari all’esito dell’udienza camerale in assenza dell’avviso alle parti ed alle altre
persone interessate prescritto dall’art.127 cod.proc.pen. (cfr.Cass.pen.sez.3 n.4512 del
15/12/1995).
L’omesso avviso, violando il principio del contraddittorio i determina, quindi, la nullità del
provvedimento impugnato.
4.11 ricorso, benché depositato in data 31/01/2014, deve ritenersi tempestivo.
L’art.585, comma 1, cod.proc.pen. prevede, invero, che il termine per proporre
impugnazione per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio è di
giorni 15; tale termine decorre dalla lettura del provvedimento in udienza (per tutte le parti
che sono state o che debbono considerarsi presenti), oppure dalla scadenza del termine
stabilito dalla legge o dal giudice per il deposito, o, infine, dalla data della notifica ovvero dalla
data di conoscenza effettiva del provvedimento.
Ha più volte affermato questa Corte che “in tema di ricorso per cassazione della persona
offesa avverso il decreto di archiviazione emesso “de plano” senza che sia stato dato il
doveroso avviso della richiesta di archiviazione formulato dal P.M. ai fini della decorrenza del
termine di 15 giorni per impugnare vale il momento in cui il soggetto, cui spetta il relativo
diritto, acquisisce la conoscenza effettiva del provvedimento di archiviazione
“(cfr.Cass.pen.sez.6 n.37905 del 10.6.2004); conf.Cass.pen.sez.2 n.28613 del 26.6.2007).
Non risultando dagli atti alcun elemento da cui desumere che la conoscenza del decreto di
archiviazione sia avvenuta in un momento anteriore, il ricorso deve ritenersi tempestivo.
5. Il provvedimento di archiviazione va, quindi annullato con restituzione degli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia per gli adempimenti di rito.

2

1.Con decreto in data 19/01/2011 il G.i.p. del Tribunale di Vibo Valentia, su conforme
richiesta del P.M., disponeva l’archiviazione del procedimento penale, iscritto in data
19/10/2009, nei confronti di Francesco D Grande, Filippo D Grande, Patrizia Marchese, in
quanto gli elementi risultanti dai fatti in esame non risultavano idonei a sostenere l’accusa in
giudizio.

P. Q. M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato ed ordina trasmettersi gli atti al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia.
Così deciso in Roma il 21/04/2015
Il Presidente

Il Consi , li-re est.

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