Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19353 del 13/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19353 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA
Data Udienza: 13/12/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PAGLIA ROMEO N. IL 15/03/1959
avverso la sentenza n. 2341/2012 GIP TRIBUNALE di LATINA, del
22/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
– 9 MA6 2014
11 Funzionario Giudiziario
Ritenuto in fatto
1.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Gip del Tribunale di Latina
applicava la pena indicata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Romeo Paglia
in relazione ai reati di detenzione e porto illegale di arma, di munizioni e
ricettazione.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando il
proscioglimento.
Considerato in diritto
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, qualora
l’imputato si limiti a chiedere l’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
senza dedurre alcuna prova a sua discolpa, non è necessario che il giudice si
diffonda, in un’analitica motivazione per escludere l’esistenza di elementi sui
quali possa essere fondata una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art.
129 cod. proc. pen., non richiedendo tale indagine, se negativamente risolta,
uno specifico obbligo motivazionale sul punto e costituendo la richiesta di
applicazione della pena quantomeno un’ammissione del fatto se non addirittura
«una forma di ammissione di responsabilità» (Sez. 1, 3.11.1995, Nulli; Sez.
3, 26.6.1995, Donazzolo; Sez. 1, 13.5.1994, Dellegrottaglie; Sez. 1, 12.1.1994,
Di Modugno; Sez. 5, 10.5.1991, Mazza) o un implicito riconoscimento di
colpevolezza (Sez. 6, 19.6.1991, Jomli).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro millecinquecento, ai
sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in
favore della cassa della ammende.
C sì deciso, il 13 dicembre 2013.
vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuale causa di