Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19353 del 12/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19353 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DIAMANTE MATTEO nato il 25/02/1982 a TERLIZZI

avverso la sentenza del 03/11/2015 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI
che ha concluso per

IL PG ANNULLAMENTO SENZA RINVIO PER IL REATO DI INGIURIA PERCHE’
DEPENALIZZATO E INAMMISSIBILE NEL RESTO
Udito il difensore
LA DIFESA DI PARTE CIVILE SI RIPORTA ALLA MEMORIA IN ATTI , CHIEDE
L’INAMMISSIBILITA DEL RICORSO, IN CASO DI ANNULLAMENTO PER
PRESCRIZIONE LA CONFERMA DELLE STATUIZIONI CIVILI , DEPOSITA
CONCLUSIONI, NOTA SPESE ED ALLEGATI
L’AVV.TO MARALFA CHIEDE L’ANNULLAMENTO SENZA RINVIO PER IL REATO DI
INGIURIE ANNULLAMENTO SENZA RINVIO PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in integrale
riforma di quella emessa dal Tribunale di Trani, Sezione distaccata tii Molfetta che aveva riconosciuto in favore di Diamante Matteo, accusato dei delitti di
diffamazione aggravata e di ingiuria, commessi per il tramite del social network
‘Facebook’, l’esimente della provocazione di cui all’art. 599, comma 2, cod. pen.
-, ha condannato l’imputato alla pena di mesi otto di reclusione e Euro 600,00 di

Cosentino Giulio, liquidandone l’ammontare in Euro 3.000,00.
2. Avverso la pronuncia anzidetta l’imputato personalmente ha proposto
ricorso per cassazione, affidandolo alle ragioni di censura di seguito indicate.
2.1. Con il primo motivo denuncia il vizio di motivazione, dolendosi, al
tempo stesso, dell’inadempimento dell’obbligo di motivazione rafforzata, che
incombe sul giudice di appello che ribalti l’esito assolutorio del giudizio di primo
grado, e della valutazione delle risultanze processuali, in riferimentci – al mancato
riconoscimento del fatto ingiusto altrui, quale requisito di esistenza della causa di
non punibilità di cui all’art. 599, comma 2, cod. pen., che la Corte territoriale
aveva escluso di poter riconoscere nel comportamento dell’editore di una
pubblicazione periodica a tiratura locale, il quale, dopo essersi valso per anni
della collaborazione gratuita dell’imputato, l’aveva estromesso ricorrendo ad un
pretesto (la collaborazione prestata dal pubblicista ad altra testata giornalistica).
2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione, disconoscendo la
correttezza della argomentazione del giudice censurato nel passaggio in cui
aveva escluso che lo stato d’ansia riscontrato nell’imputato nel momento in cui
aveva pubblicato le espressioni offensive fosse assimilabile allo stato d’ira
richiesto dalla norma di cui all’art. 599, comma 2, cod. pen..
2.3. Con il terzo motivo chiede l’annullamento della sentenza impugnata
limitatamente al capo relativo al delitto di ingiuria, per non essere il fatto di cui
all’art. 594 cod.pen. più previsto come reato ai sensi dell’art. 1 d.lgs. 7 del 15
gennaio 2016.
2.4. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione in riferimento alla
mancata concessione delle attenuanti generiche.
3 Con memoria depositata in data 29 maggio 2017, il difensore della parte
offesa Cosentino Giulio, Avv. Annalisa Nanna, ha illustrato le ragioni poste a
sostegno della richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Con memoria depositata in data 8 gennaio 2018, il difensore di fiducia del
ricorrente, Avv. Giuseppe Maralfa, ha articolato, ai sensi dell’art. 585, comma 4,
2

•Ir

multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile

cod. proc. pen., quattro motivi nuovi, enunciati nei limiti indicati dall’art. 173
disp. att. cod. proc. pen.:
– il vizio di violazione in legge, in relazione all’art. 599, comma 2, cod. proc.
pen., e il correlato vizio argomentativo da travisamento della prova;
– il vizio di violazione di legge, in relazione agli art. 533 cod. proc. pen. e
599, comma 2, cod. pen., e il vizio di motivazione, per avere il giudice censurato
omesso di corredare la sentenza di appello di una motivazione rafforzata, idonea
a sostenere il verdetto di condanna con un apparato giustificativo conforme al

– il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 603 cod. proc. pen. e
all’art. 6, par.3), lett. d) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e il vizio
argomentativo, per avere il giudice della sentenza impugnata ribaltato l’esito
assolutorio della decisione di primo grado senza procedere alla rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale;
– il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 599, comma 2, e 59
cod. pen., e il vizio di motivazione, per omessa considerazione della rilevanza
dell’esimente della provocazione nella forma putativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
1. Viene in rilievo l’assorbente ragione che, sia con riguardo alla fattispecie
di ingiuria – ‘depenalizzata’ soltanto a far data dal 15 gennaio 2016 (successiva
a quella – del 3 novembre 2015 – in cui si è celebrato il giudizio di appello), in
forza del d.lgs. n. 7 del 2016 -, sia con riferimento a quella di diffamazione
aggravata, il giudice censurato non si è conformato al principio di diritto,
affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 33748 del
12/07/2005, Mannino, Rv. 231679, secondo il quale: <>.
4.

Per le suesposte argomentazioni la sentenza impugnata deve essere

annullata senza rinvio limitatamente all’ingiuria perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato e relativamente al reato di diffamazione perché estinto
per prescrizione. La stessa sentenza deve essere, altresì, annullata agli effetti
civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Le

2. Il deficit motivazionale registrato determina, quindi, l’invalidità della

spese del grado affrontate dalla parte civile dovranno essere liquidate al
definitivo.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ingiuria
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e relativamente al reato di
diffamazione perché estinto per prescrizione. Annulla altresì la stessa sentenza
agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di

Così deciso il 12/01/2018.

Il Consigliere estensore

appello. Spese della parte civile al definitivo.

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