Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19353 del 05/10/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 19353 Anno 2017
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DONG LIYUN nato il 18/02/1974 a ZHEJIANG

avverso l’ordinanza del 06/10/2014 del TRIBUNALE di BRINDISI
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
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Data Udienza: 05/10/2016

Letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del dott.
Sante Spinaci, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza
impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

Dong Liyun chiedeva la restituzione nel termine per proporre appello
avverso la sentenza emessa dal detto Tribunale il 19 novembre 2013,
divenuta irrevocabile il 4 maggio 2014, recante la condanna dell’istante
alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per
i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen., accertati in Francavilla Fontana
il giorno 8 giugno 2010. Deduceva la nullità della notificazione eseguita
presso il suo difensore – anziché al domicilio dichiarato di Francavilla
Fontana, via Cavour n. 19 – dell’estratto contumaciale della predetta
sentenza, in quanto sarebbero mancati i presupposti per l’applicazione
dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

2. Con ordinanza del 6 ottobre 2014, il Tribunale di Brindisi rigettava
l’istanza, affermando la regolarità della notificazione dell’estratto
contumaciale. Osservava che la disposizione citata prevede la notificazione
mediante consegna al difensore nel caso in cui risulti l’impossibilità della
notificazione all’imputato presso il domicilio dichiarato; che l’istante non
era stata reperita al domicilio dichiarato; che era stato accertato il
trasferimento della sua residenza in Brindisi fin dal 6 giugno 2013; che non
era stata data la relativa comunicazione all’Autorità giudiziaria.

2. L’avv. Michele Fino, difensore di Dong Liyun, ha proposto ricorso
per cassazione datato 30 ottobre 2014, richiamando l’art. 606, comma 1
lett. b), cod. proc. pen. e deducendo violazione dell’art. 161 cod. proc. pen.
La notificazione dell’estratto contumaciale era stata eseguita direttamente
presso lo studio del difensore, senza il previo accertamento di una
impossibilità di notificazione al domicilio dichiarato. Non è sufficiente, ai fini
dell’applicazione dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che previamente
all’indirizzo dichiarato non sia stata rinvenuta alcuna persona, ma occorre
che l’addetto alla notificazione attesti di aver richiesto informazioni ai vicini
di casa o, comunque, dia atto nel verbale che si è verificata una causa che

2

1. Con istanza al Tribunale di Brindisi, quale giudice dell’esecuzione,

renda definitivamente impossibile la notificazione in quel luogo. In
mancanza di tali attestazioni, il giudice non può ritenere la sussistenza
dell’impossibilità della notificazione, tanto più quando – come nel caso in
esame – due diverse notificazioni precedenti siano andate a buon fine.

CONSIDERATO IN DIRITTO

originariamente diretta al Giudice dell’esecuzione – di restituzione nel
termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna pronunciata
a carico di Dong Liyun, né deduce alcuna ipotetica mancata conoscenza
della sentenza da parte dell’istante, ma si limita a criticare l’affermazione,
da parte del Giudice dell’esecuzione, della regolarità della notificazione
dell’estratto contumaciale mediante consegna al difensore.
Ciò posto, è manifesta, nei limiti del devoluto, l’infondatezza del
ricorso, perché è pacifico che l’istante, al momento del tentativo di
notificazione, non venne reperita nel domicilio dichiarato, nell’ambito
comunale di Francavilla Fontana; da nota in atti della Polizia municipale di
tale comune emerge che l’istante trasferì la propria residenza nel territorio
comunale di Brindisi il 6 giugno 2013; è pacifico, poi, che il trasferimento
non fu comunicato all’Autorità giudiziaria procedente.
In tale situazione, era impossibile eseguire la notificazione nel
domicilio dichiarato, in Francavilla Fontana, né era noto altro domicilio. La
notificazione dell’estratto contumaciale, eseguita presso il difensore dopo
il cambio della residenza non comunicato, avvenne quindi regolarmente, in
applicazione dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. che prevede tali
modalità per l’ipotesi in cui la notificazione nel domicilio dichiarato o eletto
sia divenuta impossibile.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai
sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente va condannata al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
1.500,00 alla cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 la

sussistenza

della

ipotesi

della

dell’impugnazione.

3

colpa

nella

proposizione

1. Il ricorso per cassazione non reca la reiterazione della richiesta –

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla
Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 5 ottobre 2016.

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