Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19352 del 18/12/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19352 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REMEDIO ROBERTO IVAN nato il 02/09/1972 a ROMANO DI LOMBARDIA

avverso la sentenza del 09/05/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore
l’avvocato DELLE PIANE CARLO, insiste per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 18/12/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione di primo
grado nei confronti del ricorrente, amministratore unico della società 1 Erre srl, per il reato di
bancarotta semplice documentale ex art 217 co 2 Legge Fall. Fallimento dichiarato con sentenza
del Tribunale di Milano di Luglio 2010.
1.Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa, lamentando col primo motivo violazione ed
erronea applicazione dell’art 217 legge fall.,poichè la Corte avrebbe giudicato integrato il reato
nonostante il breve periodo in cui vi era stata l’omissione della contabilità.

imputazione aveva descritto una condotta di bancarotta fraudolenta documentale e la Corte
territoriale aveva respinto l’eccezione di nullità per difetto di contestazione, osservando che
all’imputato non ne era derivato danno e che anche qualora la contestazione fosse stata di
bancarotta fraudolenta il Giudice avrebbe potuto derubricare il fatto nel delitto meno grave.
1.2 Tramite il terzo motivo è stata lamentata l’errata applicazione dell’art 131 bis cp, in quanto
la Corte territoriale aveva negato la causa di non punibilità, ignorando l’esiguità del danno e le
modalità non gravi della condotta.
All’odierna udienza il PG, drssa Perla Lori ed il difensore dell’imputato hanno concluso come in
epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.La doglianza riguardante la presunta inoffensività della condotta, avuto riguardo alla sua breve
durata, non si discosta da una generica richiesta di valutazione alternativa della decisione
adottata dai Giudici della fase di merito e, pertanto, è inammissibile.
1.1 Occorre in ogni caso osservare che questa Corte ha affermato costantemente e da gran
tempo la natura di reato di pericolo presunto del delitto di bancarotta semplice documentale,
che, mirando ad evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio
aziendale, persegue la finalità di consentire ai creditori l’esatta conoscenza della consistenza
patrimoniale sulla quale possano soddisfarsi. La fattispecie incriminatrice – consistendo nel mero
inadempimento di un precetto formale, cioè il comportamento imposto all’imprenditore dall’art.
2214 cod. civ. – integra un reato di mera condotta, che si realizza anche quando non si verifichi,
in concreto, danno per i creditori. Pertanto l’omessa tenuta della contabilità, una volta
intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, è penalmente sanzionata per la mera
possibilità di lesione dell’interesse protetto dalla disposizione incriminatrice ed è irrilevante la
mancanza di un effettivo pregiudizio economico per i creditori o di una reale difficoltà nella
ricostruzione del patrimonio dell’ente fallito.
Sez. 5, Sentenza n. 20911 de/ 19/04/2011 Ud. (dep. 25/05/2011 )Rv. 250407 ; Sez. 5 n.4727

del 15/03/2000.
1.2 Con riguardo alla fattispecie concreta deve, altresì, considerarsi che – diversamente da
quanto implicitamente presupposto dal ricorrente – la mancata o irregolare tenuta dei libri e

1.1 Col secondo motivo il ricorso ha censurato la violazione dell’art 522 cpp, poiché il capo di

delle scritture contabili non deve ricomprendere l’intero periodo di tre anni precedenti la
dichiarazione di fallimento, ma il reato sussiste anche se il comportamento sia stato tenuto, in
tale periodo, per un arco temporale inferiore ai tre anni; infatti la possibilità di ricostruzione
contabile del patrimonio del fallito è attività ricognitiva, che presuppone non solo che le scritture
contabili siano tenute correttamente ma che siano tenute con regolarità e completezza, cioè
senza omissioni o lacune, in modo da rispecchiare fedelmente ed in modo continuativo la
dinamica contabile ed aziendale nell’arco di tempo preso in considerazione dalla norma
incriminatrice. (Sez. 5 n.8932 del 8.8.2000).

ricava che il curatore, proprio a causa delle carenze della documentazione riscontrate, ha
affermato di non essere stato in grado di ricostruire né l’entità dei crediti societari, né gli esiti
delle attività annotate in bilancio ed i Giudici ne hanno logicamente ricavato la conclusione che
la lacunosità documentale accertata avrebbe potuto essere idonea a celare la destinazione
extrasocietaria delle attività dell’impresa.
2.Inannmissibile risulta anche il secondo motivo di ricorso, in quanto, come affermato dalla
giurisprudenza costante di questa Corte, sussiste la violazione del principio di correlazione tra
accusa e sentenza solo nell’ipotesi in cui tra il fatto contestato e quello dedotto in sentenza
sussista una incompatibilità sostanziale, per essersi realizzato un mutamento radicale dei
contenuti essenziali del fatto addebitato. L’imputato si deve trovare, cioè, sorpreso dinanzi ad un
fatto nuovo senza aver avuto la possibilità di esercitare effettivamente il proprio diritto di difesa.
( Sez. 5 n.42754 del 26/05/2017).
2.1 Tale radicale mutamento non è ravvisabile nella fattispecie in esame, poiché, come
correttamente affermato dai Giudici del merito, il mutamento dell’originaria imputazione di
bancarotta fraudolenta documentale non ha arrecato alcun pregiudizio alla difesa dell’imputato,
non modificando i caratteri essenziali del fatto addebitato; la difesa, infatti, avrebbe ben potuto
confrontarsi con il meno grave reato ritenuto in sentenza, come epilogo possibile e non
imprevedibile del giudizio. Sez. 5, Sentenza n. 33878 del 03/05/2017 Ud. (dep. 11/07/2017 )
Rv. 271607.
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
La Corte di merito ha

plausibilmente giustificato la non applicabilità della causa di non

punibilità ex art 131 bis cp, per la gravità della condotta posta in essere dall’imputato, che non
ha permesso la ricostruzione della situazione patrimoniale e del movimento degli affari della
società. La carenza documentale, relativa quantomeno all’anno e mezzo precedente al
fallimento, è stata esplicitamente definita grave ed avrebbe potuto, secondo la congrua
argomentazione della Corte milanese, costituire un mezzo per celare la possibile destinazione
extrasocietaria del patrimonio aziendale.
Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al
versamento di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

1.3 Applicando tali principi al caso in esame, va constatato che dalla sentenza impugnata si

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed
al versamento di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 18.12.2017

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