Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19352 del 16/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19352 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRUNO ALESSANDRO N. IL 02/07/1971
avverso l’ordinanza n. 1188/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
16/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
l e/sentite le conclusioni del PG Dott. e, /43.iteszx ctu.D

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 16/04/2015

7143/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 dicembre 2014 il Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza di riesame
presentata da Bruno Alessandro avverso decreto del 24 novembre 2014 con cui il gip dello
stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un’area di circa 800 metri quadri
nella disponibilità del Bruno, in relazione ad indagini a suo carico per il reato di cui all’articolo

2. Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di due motivi.
Il primo motivo denuncia violazione dell’articolo 125, comma 3, c.p.p. per mancanza di
motivazione, mancata applicazione degli articoli 114 disp. att. c.p.p., 356 e 321 c.p.p. con
conseguente violazione degli articoli 24, comma 2, e 111, commi 1 e 6, Cost., per omesso
avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore.
Il secondo motivo denuncia dell’articolo 125, comma 3, c.p.p. per mancanza di motivazione e
violazione del diritto di difesa per mancato inserimento nel decreto ex articolo 321 c.p.p. di
tutti gli elementi riguardanti la regolarità formale della convalida del sequestro eseguito dalla
polizia giudiziaria.
Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 592, comma 1, c.p.p. quanto alla condanna
alle spese del procedimento, dal momento che il decreto impugnato non avrebbe dovuto
essere confermato per quanto esposto nei precedenti motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.
3.1 Premesso che è palesemente priva di pregio nel caso di specie ogni censura relativa a
motivazione carente ex articolo 125 c.p.p., avendo il Tribunale offerto un apparato motivativo
che evidentemente sussiste e non è certo qualificabile come motivazione apparente, ovvero
costruita soltanto sulla base di formule di stile senza alcuna specificità, si osserva che il primo
motivo censura l’ordinanza impugnata per avere negato la nullità in conseguenza della omessa
notifica al difensore del decreto di sequestro, ritenendo non pertinente il riferimento all’articolo
114 disp.att.c.p.p. Il ricorrente, peraltro, afferma di non avere mai contestato l’assenza di
notifica del decreto del gip quale elemento di nullità del decreto stesso, ma, in sostanza,
richiama l’articolo 114 appena citato per rimarcare come la giurisprudenza di legittimità ne
abbia esteso l’applicabilità al sequestro preventivo, concludendo nel senso che il decreto del

256 d.lgs. 152/2006.

gip dovrebbe essere “dichiarato nullo per omesso avviso all’indagato della facoltà di farsi
assistere dal difensore”.
L’articolo 114 impone alla polizia giudiziaria, “nel procedere al compimento degli atti indicati
nell’articolo 356 del codice”, di avvertire la persona sottoposta alle indagini, se è presente,
della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. E l’articolo 356 c.p.p. attribuisce al
difensore dell’indagato la “facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente
avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all’immediata apertura del plico

tratta l’articolo 354 è, d’altronde, il sequestro probatorio. Il ricorrente richiama giurisprudenza
di questa Suprema Corte estensiva dell’applicabilità dell’articolo 114 disp. att. c.p.p. al
sequestro preventivo, e precisamente Cass. sez. III, 27 aprile 2005 n. 20168, la quale
afferma, discostandosi da uno specifico precedente contrario non particolarmente risalente
(Cass. sez. III, 4 ottobre 2002 n. 40970), l’applicabilità dell’articolo 114 anche nel caso di
sequestro preventivo eseguito, in ipotesi di urgenza, d’iniziativa dalla polizia giudiziaria ex
articolo 321, comma 3 bis, c.p.p., per quanto detta norma non sia tra quelle richiamate
dall’articolo 356 c.p.p., ritenendo “che tale mancanza è presumibilmente dovuta al solo fatto
che il sequestro preventivo era originariamente previsto come atto del giudice, e solo
successivamente è stata introdotta, con il D.Lgs. n. 12 del 1991, la possibilità che ad esso
procedesse, eccezionalmente, la polizia giudiziaria”. Su questa linea, invero, si sono collocati
alcuni altri arresti, di cui, tra quelli massinnati, sono da ricordare Cass. sez. III, 4 aprile 2012 n.
36597 e, da ultimo, Cass. sez. III, 11 marzo 2014 n. 40361: quest’ultimo, peraltro, specifica
che la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 114 procura nullità all’atto e al relativo
procedimento di convalida, ma non rende nullo anche il distinto il successivo decreto con cui il
giudice dispone l’applicazione della misura. In tal modo, l’orientamento invocato dal ricorrente
supera, ai fini della questione in esame, la discrasia con quella giurisprudenza, decisamente
maggioritaria, che ha continuato a escludere l’obbligo di avviso del sequestro preventivo al
difensore e l’obbligo della polizia giudiziaria nel procedere a siffatto sequestro di avvisare
l’indagato della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, poiché gli articoli 356 e 364
c.p.p. nonchè l’articolo 114 disp.att. c.p.p. riguardano il sequestro probatorio, e non possono
essere estesi al sequestro preventivo a motivo della diversità delle esigenze presidiate (v.
Cass. sez. III, 17 ottobre 2013 n. 45321; Cass. sez. III, 23 ottobre 2012 n. 45850; Cass. sez.
I, 4 maggio 2012 n. 25849; Cass. sez. IV, 16 luglio 2009 n. 42512). Non merita quindi
accoglimento la doglianza in esame, non potendosi neppure evincere dalle sue argomentazioni
alcuna concreta lesione al diritto di difesa quale conseguenza dell’omesso avviso all’indagato
della facoltà di farsi assistere dal difensore.
3.2 Il secondo motivo denuncia mancata motivazione con conseguente violazione degli
articoli 3, comma 1, 24, comma 2, e 111, commi 1 e 6, Cost., che deriverebbe dal mancato
inserimento nel decreto ex articolo 321 c.p.p. di “tutti gli elementi idonei a controllarne la

autorizzata dal pubblico ministero a norma dell’articolo 353 comma 2″. Il sequestro di cui

regolarità formale”. L’errore del Tribunale, peraltro, si ravviserebbe nel ritenere che per il gip
“una volta valutati i presupposti per il sequestro preventivo non ha più senso ogni questione
attinente alla convalida del sequestro disposto in via d’urgenza”. Da ciò si dovrebbe dedurre,
infatti, “che il Tribunale del Riesame prende atto ed è consapevole che nella specie si è in
presenza di un sequestro disposto d’urgenza, e quindi di un sequestro di P.G., e quindi di un
sequestro che deve essere convalidato ai sensi del comma 3 bis dell’art. 321 c.p.p., ma al
tempo stesso lo equipara ad un sequestro preventivo diretto di Gip su richiesta del PM ai sensi

convalida con particolare riferimento anche alle tempistiche”. Ma, secondo il ricorrente, in
ultima analisi – nonostante la sostanziale prospettazione di aver riscontrato un contenuto
ambiguo nell’ordinanza impugnata – “non è chi non veda che il Tribunale del Riesame ritiene,
quindi, che si è in presenza di un sequestro d’urgenza della P.G.”.
In realtà, il Tribunale, a proposito della doglianza in essa già presente sull’omesso
inserimento nel decreto di tutti gli elementi necessari a verificare la regolarità formale in
riferimento alla tempestività della convalida, dichiara apertis verbis che “oggetto del riesame è
il decreto di sequestro emesso dal gip, poiché una volta che costui ha ritenuto la sussistenza
dei presupposti per il sequestro preventivo ogni questione attinente alla convalida del
sequestro disposto in via d’urgenza risulta priva di attualità e l’unico titolo legittimante
l’ablazione è per l’appunto il decreto di sequestro”.
Tale impostazione del Tribunale è qualificabile come del tutto conforme all’insegnamento di
questa Suprema Corte, che in un caso analogo ha dichiarato che “nel giudizio di riesame del
sequestro preventivo eseguito d’urgenza dalla polizia giudiziaria non sono proponibili le
questioni relative all’avvenuta convalida, dato che oggetto esclusivo del riesame è il decreto di
sequestro emesso dal giudice, che è l’unico provvedimento che legittima la misura cautelare”
(Cass. sez. III, 3 febbraio 2011 n. 11671). La convalida, infatti, sia che abbia ad oggetto il
sequestro disposto in via d’urgenza dalla polizia giudiziaria, sia che abbia ad oggetto il
sequestro disposto, sempre in via d’urgenza, con decreto motivato dal pubblico ministero, non
attribuisce stabilità successiva al provvedimento urgenziale, limitandosi a controllarne la
legittimità, in modo che, se il controllo dà esito negativo, esso cade, ma, in caso di controllo
positivo, viene comunque sostituito dal provvedimento autonomo di sequestro emesso dal gip
posteriormente alla convalida stessa (cfr., a proposito della fattispecie – sotto questo aspetto
conforme – della convalida del decreto di sequestro disposto dal PM, Cass. sez. III, 17 gennaio
2014 n. 5770; S.U. 31 maggio 2005 n. 21334; Cass. sez. III, 8 ottobre 2003 n. 49448).
Risulta pertanto infondato anche il secondo motivo.
3.3 Il terzo motivo lamenta„ infine, come violazione dell’articolo 592, comma 1, c.p.p., la
condanna alle spese del procedimento perché l’impugnazione avrebbe meritato accoglimento
alla luce di quanto esposto nei motivi precedenti.

del comma 1, art. 321 c.p.p. e conseguentemente non rilevano più le questioni attinenti alla

Per quanto si è appena osservato, allora, non essendo configurabile alcuna fondatezza della
istanza di riesame e dovendosi invece respingere ogni censura in ordine alla ordinanza
impugnata, la condanna alle spese è stata pronunciata in corretta applicazione delle
disposizioni di legge. Anche questo motivo, pertanto, risulta infondato.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 16 aprile 2015

Il Presidente

pagamento delle spese processuali.

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