Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19351 del 18/12/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19351 Anno 2018
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZAMBRELLI ORESTE nato il 29/01/1941 a ROMA

avverso la sentenza del 06/12/2016 del TRIBUNALE di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 18/12/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha dichiarato la prescrizione del delitto
di diffamazione attribuito all’imputato nei confronti del dirigente di una ASL romana,
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riportate in una lettera raccomandata, confermando le statuizioni civili pronunziate in
primo grado al risarcimento del danno e riconoscendogli una provvisionale.
1.Ha presentato ricorso la difesa dell’imputato quanto alle statuizioni civili, che, col
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sarebbe limitato a riferirsi alle considerazioni espresse nella pronunzia di primo grado,
senza rispondere alle doglianze formulate in sede di appello. In particolare il ricorrente
ha osservato che quelle incriminate sarebbero espressione di critica nei confronti non
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limite della continenza. Per altro verso non sarebbe stata voluta la comunicazione con
più persone, poiché la raccomandata in cui erano state scritte le frasi reputate
diffamanti era diretta al dirigente della ASL mentre, secondo il ricorrente, era irrilevante
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1.1 Nel secondo motivo è dedotta la violazione dell’art 539 cpp, poiché era stata
concessa la provvisionale in assenza dei requisiti richiesti dalla norma.
Infine è stata avanzata istanza di sospensione dell’esecuzione della condanna civile ex
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All’odierna udienza il Pg, drssa Perla Lori ha concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
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oggetto di gravame in relazione alla conferma delle statuizioni civili.
1.1 Il Giudice del merito, invero, dopo aver dichiarato estinto il reato per intervenuta
prescrizione, in mancanza di una prova evidente che il fatto non sussista o che
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condividere e richiamare genericamente la ricostruzione prospettata dal Giudice di
primo grado, non indicando in alcun modo le ragioni a sostegno della conferma delle
statuizioni in favore della parte civile.
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sull’ipotizzato diritto di critica nei confronti della parte civile e dell’intera struttura della
ASL, che, secondo l’appellante, non avrebbero ecceduto il limite della continenza. Né è
stato preso in considerazione l’argomento secondo il quale la comunicazione con più

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persone non sarebbe stata voluta, poiché la raccomandata in cui erano state scritte le
frasi reputate diffamanti era diretta al solo dirigente della ASL.
2. La pronunzia impugnata, pertanto, non ha tenuto conto del solido orientamento di
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l’estinzione del reato per amnistia o prescrizione, sono tenuti a decidere
sull’impugnazione relativa alle statuizioni civili, analizzando compiutamente i motivi di
ricorso proposti dall’imputato e procedendo ad un esaustivo apprezzamento probatorio
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risarcimento danni solo in base alla mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato nel
senso ricavabile dall’art. 129 comma 2 c.p.p. (Sez. 5 n.3869 del 7/10/2014).
La sentenza che non contenga tale necessaria valutazione deve essere annullata con
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al profilo oggetto d’esame.(Sez Un. n. 40109 del 18/07/2013).
2.Inammissibile appare il secondo motivo di ricorso volto a censurare la concessione di
una provvisionale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, poiché non deducibile
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quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno,
assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è
impuanabile per Cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in
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(Sez. 6, Sentenza n. 50746 del 14/10/2014 Ud. Rv. 261536, Sez 3.

N.18663 del 27/01/2015).
3.11 terzo motivo di ricorso è infondato.
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richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna civile al pagamento di una
provvisionale è necessaria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore, che
può consistere nella distruzione di un bene non reintearabile ovvero, se si tratta di
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destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il
recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della
condanna.(Sez. 4, Ordinanza n. 28589 del 02/02/2016 Cc. (dep. 08/07/2016 ).
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sostegno della richiesta, lamentando l’esistenza di un danno grave e irreparabile in
ragione della esiguità dell’importo della pensione da egli percepita e non adempiendo,
pertanto, all’onere probatorio circa l’assoluta necessità della somma oggetto della

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provvisionale al soddisfacimento di suoi bisogni essenziali, non altrimenti
fronteggiabili. Sez. 4, Ordinanza n. 45897 del 15/10/2015 Cc. (dep. 19/11/2015 )
Rv. 265032.
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essere annullata agli effetti civili e gli atti rinviati al Giudice civilerpe valore in grado di
appello. Il ricorso nel resto va rigettato.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia al Giudice
grado di appello. Rigetta nel resto il ricorso.
Deciso il 18.12.2017

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