Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19351 del 13/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19351 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SHKURTI ANDREA N. IL 31/03/1980
avverso la sentenza n. 2260/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 13/12/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, in parziale
riforma della decisione di primo grado, ritenuto assorbito il contesto reato di cui allittrt.
697 cod.pen., riduceva nella misura indicata la pena inflitta ad Andrea Shkurti per il reato
di detenzione di una arma comune da sparo e relative munizioni.
2.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia,
lamentando il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento
formule di stile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Si palesa, infatti, l’assoluta genericità dei motivi posti a fondamento del ricorso che
non adempiono all’onere di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di
fatto che sorreggono la richiesta di annullamento (art. 581, lettera c, cod. proc. pen.)
proponendo censure disancorate dal tessuto argomentativo della pronunzia gravata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 13 dicembre 2013.
e avendo la Corte argomento in ordine alla responsabilità del ricorrente attraverso