Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1935 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1935 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) RADULESCU CRENGUTA N. IL 22/03/1978
avverso la sentenza n. 2611/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
19/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 29/11/2012

c. c.: 29-11-12

FATTO E DIRITTO
1 .-. Radulescu Crenguta ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della
sua responsabilità.
2 .-. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato su motivi non
consentiti in sede di giudizio di legittimità. Le censure della ricorrente attengono invero
alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e
non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su
motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di
appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla
decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze
processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della
correttezza logica.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle
Ammende.
Cos deciso in Roma, in data 29-11-12.
Il tonsigliere Es
re

l

R.G. n. 25958-12

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