Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19349 del 24/11/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19349 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DOTTORELLO LUIGI FABRIZIO nato il 09/12/1972 a MAZZARINO

avverso la sentenza del 05/05/2016 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA
PICARDI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore
L’avvocato Piccioni insiste per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 24/11/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Caltanissetta ha confermato la decisione di
primo grado, che aveva condannato l’ imputato Dottorello, amministratore della srl Altariva, alla
pena di giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per irregolare tenuta dei
libri contabili, bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di denari dalla cassa della
società e preferenziale, in relazione alla restituzione al socio Filippa Albano di somme da lei già
corrisposte a titolo di finanziamento; sentenza dichiarativa di fallimento di Giugno 2005.
1.Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa, lamentando col primo motivo il vizio di

stato amministratore della società solo a partire da Agosto 2003, essendo in precedenza il
magazziniere della ditta, e secondo i risultati del processo, quasi tutti i prelievi dai conti correnti
societari ritenuti distrattivi erano stati effettuati prima di tale data e dal precedente
amministratore;in particolare alla data di Luglio 2003 erano risultati prelievi per contanti pari a
oltre 700mila euro.
1.1 Tramite il secondo motivo è stata dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, poiché
secondo l’accusa convalidata dalle sentenze di merito, all’imputato era stata contestata la
bancarotta per distrazione di oltre 350mila euro, costituenti il conto della cassa contanti al
31.12.2004. Nel contempo a Dottorello era stata addebitata la bancarotta fraudolenta
documentale per aver registrato fittiziamente nelle scritture contabili della società l’incremento
del conto cassa contanti. Ha sostenuto il ricorrente che le due ipotesi sarebbero incompatibili, in
quanto o vi era una reale cassa contanti di cui l’imputato si sarebbe appropriato, oppure vi era
stata la falsa annotazione del saldo di conto cassa. Sul punto il consulente della curatela
avrebbe affermato che le scritture contabili erano corrette mentre i prelievi per oltre 700mila
euro dal conto bancario societario non registrati, appartenevano alla precedente gestione.
1.2 Nel terzo motivo è stata lamentata la negatoria delle circostanze attenuanti generiche,
giustificata solo per l’assenza di ogni resipiscenza e per la precedente condanna, nonché la
revoca del precedente beneficio della pena sospesa, di cui è stata dedotta l’illegittimità a causa
del lungo tempo trascorso e della disomogeneità delle violazioni.
All’odierna udienza il PG, drssa Picardi, ed il difensore dell’imputato hanno concluso come in
epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.Deve puntualizzarsi “in fatto”, quanto al primo motivo, che l’imputato ha assunto la carica di
amministratore formale della società fallita nel mese di Agosto 2003 e che il fallimento è stato
dichiarato nel mese di Giugno 2005.
1.1Tale constatazione rende, all’evidenza, aderente ai risultati processuali ed in sé plausibile
l’osservazione dei Giudici del merito per la quale, pur risultando chiaro dagli atti del processo
che una buona parte delle operazioni distrattive erano state realizzate prima della nomina del
giudicabile ad amministratore Ai diritto, tuttavia le stesse erano proseguite anche dopo
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motivazione illogica, poiché il Giudici del merito non avevano considerato che il giudicabile era

l’assunzione da parte sua dell’incarico di direzione e gestione della società. La responsabilità di
Dottorello, pertanto, era emersa, perlomeno sotto il profilo del mancato impedimento delle
condotte distrattive da parte di soggetti che erano rimasti ignoti all’AG, tanto che il primo
Giudice, all’esito del giudizio, aveva trasmesso gli atti al PM per procedere nei confronti dei
precedenti amministratori e di altri eventuali concorrenti nei reati.
1.1 La decisione, in tal modo, è in armonia con la costante giurisprudenza di questa Corte,
secondo la quale la responsabilità dell’amministratore di diritto, anche a titolo di concorso con
l’amministratore di fatto, nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sussiste non

condotte omissive, consistenti nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, cod. pen.,
l’evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire, e cioè nel mancato esercizio dei poteri,
connaturati alla carica ricoperta, di gestione della società e di controllo sull’operato
Sez. 5, Sentenza n. 44826 del 28/05/2014 Ud.

dell’amministratore di fatto.

(dep. 27/10/2014 )Rv. 261814;Sez. 5, Sentenza n. 7332 del 07/01/2015 Ud. (dep18/02/2015 )
Rv. 262767.
1.2 Nell’ambito delle operazioni di depauperamento del patrimonio sociale sono state
correttamente considerate anche quelle inerenti la restituzione di finanziamenti alla socia
Albano, la cui riconducibilità all’imputato per un importo di circa 100mila euro neppure è stata
contestata nell’atto di ricorso, nel quale, anzi, è stato ammesso esplicitamente che le operazioni
da egli effettuate in favore della socia ammontavano alla cifra suindicata, essendo stata
riportata sul punto la stessa conforme dichiarazione dell’interessata.
1.3 Anche in tal caso la soluzione adottata dai Giudici nisseni è in linea con i principi stabiliti in
proposito da questa Corte, che ha ritenuto integrato il reato di bancarotta fraudolenta
patrimoniale per distrazione a carico dell’amministratore di una società che proceda al rimborso
di finanziamenti erogati dai soci, in violazione della regola della postergazione, di cui all’art.
2467 cod. civ., o di versamenti effettuati in conto capitale, in quanto le somme versate devono
essere destinate al perseguimento dell’oggetto sociale e possono essere restituite solo quando
tutti gli altri creditori siano stati soddisfatti.
Sez. 5, Sentenza n. 50188 del 10/05/2017 Cc. (dep. 03/11/2017) Rv. 271775.

2.Quanto al secondo motivo di ricorso, deve osservarsi che, secondo quanto hanno accertato i
Giudici del merito, la coerenza intrinseca delle scritture contabili della società era solo
apparente, come riferito dai testi al processo, non essendovi giustificazioni contabili delle
operazioni di prelievo dai conti correnti societari, realizzate anche nel biennio 2003/2004,
quando il ricorrente era amministratore formale della Altariva srl.
2.1 A fronte di tale congrua motivazione la doglianza avanzata dal ricorrente, pur dotata di un’
astratta razionalità, appare inidonea ad incrinarne la plausibilità, poichè non ha censurato
specificamente il predetto fondamentale e chiaro passaggio motivazionale, che descrive e si
inquadra perfettamente yfella porzione di condotta – di cui all’imputazione – di tenuta delle

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esclusivamente per la posizione formale rivestita all’interno della società, ma a causa di

scritture contabili in maniera da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del
movimento degli affari.
2.2 In proposito può aggiungersi che l’atteggiamento processuale di Dottorello, che ha poco
verosimilmente sostenuto di non avere consapevolezza dei propri obblighi, di non sapere chi
amministrasse e chi avesse il compito di tenere le scritture contabili e di provvedere ai relativi
adempimenti, nel già delineato quadro dimostrativo delle consistenti distrazioni patrimoniali, ha
contribuito alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato, che per la fattispecie di
reato di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento

Sez. 5, Sentenza n. 43977 del 14/07/2017 Ud. (dep. 22/09/2017) Rv. 271753.
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto si è limitato a censurare le opzioni della
Corte sul trattamento sanzionatorio senza relazionarsi con la motivazione in sé corretta. Infatti,
le circostanze attenuanti generiche sono state del tutto legittimamente negate a causa del
precedente penale, essendo stato, inoltre, esplicitamente considerato, a tal fine, il poco
credibile atteggiamento processuale tenuto dall’imputato.
3.1 Quanto alla doglianza circa revoca della precedente sospensione condizionale della pena,
essa è manifestamente infondata. Infatti, la statuizione dei Giudici del merito è stata coerente
col disposto di cui all’alt 168 comma 1 nr 2 cp, poiché il precedente beneficio era stato
concesso con la sentenza divenuta irrevocabile il 15.5.2010 e l’epoca della presente
imputazione è Giugno 2005, risultando, quindi, il relativo reato anteriormente commesso e
superati i limiti di pena di cui all’art 163 cp.
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il
ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deciso 24.11.2017

degli affari e del patrimonio della fallita, richiede il solo dolo generico. Ex multis, da ultimo

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