Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19349 del 16/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 19349 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRUNO ALESSANDRO N. IL 02/07/1971
avverso l’ordinanza n. 1131/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
06/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
sentite le conclusioni del PG Dott.

e,

Udit i difensor Avv.; ST,z…)ix_SZ”–.: CrCQ-An

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Data Udienza: 16/04/2015

7100/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 febbraio 2015 il Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza di riesame
presentata da Bruno Alessandro avverso decreto del 13 novembre 2014 con cui il Procuratore
della Repubblica presso lo stesso Tribunale aveva convalidato il sequestro d’urgenza effettuato
nei confronti del Bruno dalla polizia giudiziaria 111 novembre 2014 avente ad oggetto sette

di cui all’articolo 648 c.p., perché quale legale rappresentante di Autodennolitore SPA Servizi
Protezione Ambiente Srl, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquistava o comunque
riceveva detenendole all’interno della propria attività di autodemolizione le suddette parti di
veicoli di alta gamma, verosimilmente di provenienza delittuosa, di cui non aveva saputo
dimostrare la lecita provenienza.
2. Ha presentato ricorso il difensore, sulla base di due motivi.
Il primo motivo denuncia inosservanza dell’articolo 355, commi 2 e 3, c.p.p., mancanza di
motivazione nella ordinanza impugnata ex articolo 125, comma 3, c.p.p. e mancata
applicazione dell’articolo 324, comma 7, c.p.p.
Dalla motivazione dell’ordinanza impugnata, osserva in primo luogo il ricorrente,
emergerebbe che nella specie si sarebbe in presenza di un sequestro della polizia giudiziaria e
sarebbe stato impugnato “il verbale del mezzo di ricerca probatorio non convalidato”. Invece
oggetto di impugnazione sarebbe stato il provvedimento di convalida, passibile di tale mezzo di
gravame in quanto sequestro disposto dall’autorità giudiziaria. Il Tribunale avrebbe pertanto
dovuto annullare il decreto di convalida, rilevati i caratteri di fondatezza della richiesta di
riesame, lasciando così il verbale di sequestro privo di convalida e disponendo quindi la
restituzione delle cose sequestrate, “area compresa”. Non avendo in tal modo agito il
Tribunale, si sarebbe pertanto verificata la violazione dell’articolo 355, comma 2, c.p.p.
In secondo luogo, ulteriore violazione di legge sarebbe la “totale disapplicazione dell’art. 324,
comma 7, c.p.p.”. Infatti il verbale di sequestro della polizia giudiziaria riguardava un terreno
e varie parti di veicoli laddove il decreto di convalida del PM riguardava solo i componenti
d’auto. Vi sarebbe pertanto uno “scollegamento” del decreto di convalida riguardo all’area. “A
fronte di tale non chiarezza” erroneamente l’ordinanza avrebbe confermato la convalida del
PM, sostenendo che il verbale della polizia giudiziaria viene richiamato solo per l’individuazione
dei beni diversi dall’area. Peraltro, “la convalida del PM non ha mai manifestato né a chiare
lettere, né velatamente che l’esclusione dell’area sia da ricondurre” alla “diversa ipotesi
delittuosa” cui la connette l’ordinanza impugnata, cioè il reato di cui all’articolo 256 d.lgs.
152/2006. Quindi nell’ordinanza sarebbe presente un errore evidente di mancata applicazione

motori, tre cambi e sei sportelli di autovetture, in relazione ad indagini a suo carico per il reato

del settimo comma dell’articolo 324 c.p.p., poiché il Tribunale avrebbe dovuto, “quanto meno,
revocare parzialmente il decreto di convalida”.
Richiama poi il ricorrente l’articolo 325 c.p.p. che sul piano motivazionale rende ricorribile
soltanto la violazione di legge in rapporto all’articolo 125, comma 3, c.p.p., sostenendo che
comunque la motivazione sarebbe del tutto carente, al punto da ledere il diritto di difesa.
Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 592, comma 1, c.p.p. quanto alla

avrebbe dovuto essere accolta almeno parzialmente, il ricorrente non avrebbe dovuto essere
condannato alle spese processuali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.
3.1 Il primo motivo, che, come si è visto nella sintesi appena tracciata, appare conformato
attraverso una pluralità di doglianze, a ben guardare – dal momento che è palesemente priva
di pregio la censura relativa alla motivazione carente ex articolo 125 c.p.p., avendo il Tribunale
offerto un apparato motivativo che evidentemente sussiste e parimenti non è qualificabile
come motivazione apparente, ovvero costruita soltanto sulla base di formule di stile senza
alcuna specificità – concerne in sostanza due questioni: se oggetto dell’istanza di riesame sia
stato realmente il decreto di convalida e se il decreto di convalida abbia avuto come oggetto
anche l’area sequestrata dalla polizia giudiziaria e non soltanto componenti d’auto.
Per quanto attiene, allora, l’oggetto della istanza di riesame, il Tribunale non ha affatto
negato che le doglianze riguardassero il decreto di convalida, bensì puntualizzato che non è
condivisibile l’impostazione della difesa del Bruno, laddove adduce “doglianze relative
all’inefficacia della convalida tanto da ricondurre il sequestro ad un atto di iniziativa ed
autonomo della p.g.”, osservando poi, logicamente solo per inciso, che “contro tale sequestro
è…inamnnissibile la richiesta di riesame, che l’ordinamento riserva al sequestro disposto
dall’autorità giudiziaria”.
Per quel che riguarda l’oggetto del sequestro, poi, va rilevato che il decreto del PM del 13
novembre 2014 ha un contenuto inequivoco, perché, avendo fatto riferimento al verbale dell’
11 novembre 2014 redatto dalla Polizia Stradale quanto “al sequestro di nr.7 motori, nr.3
cambi e nr.6 sportelli di autovetture, meglio descritti nel verbale di sequestro, eseguito in data
11. 11. 2014 alle 13,45 nei confronti di Bruno Alessandro” e avendo espressamente dichiarato
di ritenere che il sequestro suddetto “appare eseguito nel rispetto dei requisiti di legge e che

condanna alle spese del procedimento. Poiché, ai sensi del precedente motivo, l’impugnazione

riguarda nr.7 motori, nr.3 cambi e nr.6 sportelli di autovetture…appartenuti a veicoli di alta
gamma”, dichiara che “vi è la necessità di conservare ai fini probatori i motori, i cambi e gli
sportelli di autovetture” e conclude per la convalida del sequestro “di quanto sopra descritto”,
stabilendo che i beni sequestrati siano custoditi presso il deposito di una determinata ditta. È
dunque inequivoco che la convalida riguarda esclusivamente – in coerenza con il reato di cui
all’articolo 648 c.p. – i beni mobili consistenti nelle parti di veicoli, senza coinvolgere l’area ove
la S.r.l. di cui è legale rappresentante il Bruno svolgeva la sua attività e deteneva i beni mobili

Il Tribunale a sua volta, a fronte di una doglianza di “mancanza della convalida relativa a tutti
i beni sequestrati” dalla polizia giudiziaria nonché di “indeterminatezza dell’oggetto del
sequestro”, chiaramente rimarca che la convalida “ha riguardato una sola parte dei beni tratti
in sequestro, restando esclusa l’area utilizzata quale deposito degli scarti della demolizione”,
per cui ha considerato esclusivamente le parti di autovettura. Non appare, pertanto,
condivisibile la prospettazione del ricorrente su una pretesa ambiguità nell’identificazione
dell’oggetto della convalida presente sia nella ordinanza impugnata sia nello stesso decreto di
convalida; da ciò consegue l’infondatezza dell’asserto per cui il Tribunale avrebbe dovuto
revocare parzialmente il sequestro, in relazione all’area su cui erano stati rinvenuti i
componenti delle auto.
Tutte le violazione di legge prospettate dal ricorrente, in ultima analisi, non trovano riscontro
nell’effettivo contenuto dell’ordinanza impugnata, per cui il primo motivo risulta privo di
fondatezza.
3.2 Il secondo motivo lamenta, come violazione dell’articolo 592, comma 1, c.p.p., la
condanna alle spese del procedimento perché l’impugnazione avrebbe meritato “parziale
accoglimento” alla luce di quanto esposto nel primo motivo di ricorso. Il riferimento,
evidentemente, è alla pretesa, seppur ambigua, convalida da parte del PM del sequestro
dell’area oltre che dei componenti d’auto, che avrebbe dovuto condurre alla revoca

in parte

qua del decreto del PM da parte del Tribunale. Per quanto si è appena osservato, allora, non
essendo configurabile alcuna parziale fondatezza della istanza di riesame e dovendosi invece
respingere ogni censura in ordine alla ordinanza impugnata, la condanna alle spese è stata
pronunciata in corretta applicazione delle disposizioni di legge. Anche questo motivo, pertanto,
risulta infondato.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

in questione.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 16 aprile 2015

Il Presidente

Il Consigliere Estensore

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