Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19349 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19349 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI GIOIA MICHELE N. IL 17/08/1969
avverso la sentenza n. 1596/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
17/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava la
decisione di primo grado con la quale Michele Di Gioia veniva condannato, all’esito del
giudizio abbreviato, alla pena sospesa indicata per i reati di cui agli artt. 9 legge 1423 del
1956 e 116 c.d.s..

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la
violazione di legge alla configurabilità del reato di guida con patente revocata, in

Deduce, altresì, che la responsabilità doveva essere esclusa in ragione della
dichiarata illegittimità costituzionale dell’art. 120 c.d.s.c-ovi

eQ à‹.9. 200A,

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze del ricorrente sono manifestamente infondate, atteso che la Corte
territoriale ha dato atto della infondatezza del rilievo in ordine alla prova dell’avvenuto
revoca della patente a seguito dell’applicazione della misura di prevenzione.
E’, altresì, manifestamente infondatq la doglianza relativa alla illegittimità
costituzionale della norma richiamata dichiarata nel 2001, atteso che la revoca della
patente è specificamente prevista e disciplinata dal testo novellato dell’art. 120 c.d.s..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 13 dicembre 2013.

mancanza della prova sul punto della intervenuta revoca.

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