Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19348 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19348 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VISENTIN ROBERTO N. IL 17/04/1944
avverso la sentenza n. 1280/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Trieste riduceva la pena
inflitta a Roberto Visentin in relazione al reato di cui all’art. 9, comma 2, legge 1423 del
1956.

2.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, che denuncia la

violazione di norma processuale in mancanza del rinvio della celebrazione del

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze del ricorrente sono manifestamente infondate, atteso che la Corte
territoriale ha compiutamente e correttamente motivato (pp. 2-3) in ordine alla esclusione
accertata di cause di salute tali da poter ritenere il legittimo impedimento più volte
dedotto dall’imputato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 13 dicembre 2013.

dibattimento per legittimo impedimento dell’imputato per ragioni di salute.

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